Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/49: Revisione delle Condizioni generali per l'acquisto di beni e per commesse di servizi · 11 pagine
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L’usic segnala che può essere necessario sostituire i collaboratori per diversi motivi che possono anche non dipendere dalla volontà del committente (ad es. cambiamento di posto, malattia, congedo di maternità o decesso). Di conseguenza, l’obbligo categorico di ottenere il consenso del committente provocherebbe un dispendio supplementare, che sarebbe giustificato soltanto nel caso in cui la sostituzione riguardasse collaboratori indicati come persone chiave in occasione della presentazione dell’offerta. Tuttavia, anche in questa circostanza, il committente dovrebbe poter negare il proprio consenso soltanto per motivi gravi.
L’usic chiede pertanto di apportare le seguenti modifiche:
«4.2 Il mandatario sostituisce unicamente con il consenso scritto del committente i collaboratori le persone chiave che ha impiegato. impiegati. Il consenso può essere negato soltanto per motivi gravi.»
Numero 5 / Ricorso a terzi
L’USAM e la SSIC auspicano che sia precisato il momento in cui deve essere ottenuto il consenso scritto del committente per quanto concerne la fornitura delle prestazioni da parte di terzi.
La SSIC si chiede inoltre quale regola debba essere applicata nelle situazioni in cui il ricorso a terzi è necessario, ma per ragioni di urgenza non è possibile ottenere il preventivo consenso scritto poiché altrimenti si verificherebbe un danno. La SSIC ritiene necessaria una precisazione al riguardo.
Swissmem sottolinea che il preventivo consenso del committente per il ricorso a subappaltatori e fornitori non terrebbe conto dell’attuale catena di valore aggiunto. Nella disposizione dovrebbe pertanto essere inserita almeno un’ulteriore condizione (ad es. che il committente non possa negare il proprio consenso senza un valido motivo).
L’usic ritiene che il committente dovrebbe poter negare il proprio consenso soltanto per motivi gravi.
L’usic propone quindi di adeguare la disposizione come segue:
«5.1 Per la fornitura delle prestazioni il mandatario può ricorrere a terzi (ad es. fornitori, subappaltatori, sostituti) solo con il preventivo consenso scritto del committente. Il consenso può essere negato soltanto per motivi gravi. Il mandatario è responsabile della fornitura delle prestazioni conforme al contratto da parte dei terzi incaricati.»
Numero 6 / Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra donna e uomo
Secondo la SSIC il fatto che le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e sulla parità di trattamento siano ora disciplinate in una disposizione separata favorisce la chiarezza.
La SSIC è favorevole all’integrazione dell’elemento della colpa nella disposizione e alla possibilità per il mandatario di essere esonerato dal pagamento di una pena convenzionale nel caso in cui provi che non gli è imputabile alcuna colpa. La modifica terrebbe conto del fatto che taluni eventi non dipendono dalla volontà delle parti.
Numero 8 / Mora
Swissmem approva esplicitamente la modifica.
Numero 9 / Responsabilità
La SSIC accoglie con favore l’integrazione dell’elemento della colpa nella disposizione sulla responsabilità. Per contro, è contraria alla piena estensione della responsabilità per i terzi incaricati, poiché in tal modo non sarebbe possibile l’esclusione della responsabilità per terzi consentita dalla legge.