Progetto
Consultazione 2015/58: Piano strategico Mobility pricing · 65 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 40Fedlex · Progetto
N511-1025
dalla struttura concreta che il mobility pricing assumerà. Prima di introdurre, un domani, un sistema di questo tipo, occorre procedere a un esame globale delle sue ripercussioni ed effettuare un’analisi dettagliata di costi e benefici.
Nell’ambito di quest’analisi si dovranno determinare anche i costi di rilevamento e riscossione connessi all’eventuale introduzione del sistema. Negli ultimi anni i costi dei sistemi di rilevamento sono diminuiti grazie ai progressi tecnologici e questo fattore si ripercuote in modo sostanzialmente positivo sui costi di riscossione.
Nel settore dei trasporti pubblici esiste una sorta di dualismo. Per l’utilizzo dell’infrastruttura, le imprese di trasporto devono pagare un prezzo di tracciato, fissato dalla Confederazione. La facoltà di stabilire le tariffe per gli utenti, invece, e quindi i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti, spetta alle imprese di trasporto, le quali, in particolare nell’ambito del programma «Futuro sistema di prezzi TP Svizzera», si stanno impegnando per modernizzare i loro sistemi tariffari e sfruttare meglio le potenziali sinergie esistenti. Questo dualismo è destinato a permanere anche se sarà introdotto il mobility pricing.
9. Implicazioni giuridiche
9.1. Implicazioni giuridiche per il traffico su strada
La struttura delle tasse stradali può essere molto varia. In Svizzera prevale la distinzione tra pedaggi infrastrutturali per l’attraversamento di un determinato tratto stradale (p. es. ponte o galleria) e tasse forfettarie, riscosse per l’utilizzo delle strade entro un determinato perimetro (p. es. agglomberato) o di una determinata rete (p. es. la rete delle strade nazionali).
Utilizzo esente da tasse
La Cost. prevede l’esenzione dal pagamento di tasse per l’utilizzo delle strade pubbliche (cfr. art. 82 cpv. 3, primo periodo). Questa disposizione è incentrata sulla tutela della libertà di circolazione ottenuta con la soppressione dei pedaggi in seguito alla costituzione dello Stato federale. L’introduzione di ostacoli di natura fiscale alla libera circolazione sulle strade pubbliche di uso comune deve pertanto rimanere esclusa.54
Deroghe al principio dell’esenzione
Il principio dell’esenzione da tasse non ha valore assoluto. L’articolo 82 capoverso 2 Cost. autorizza infatti l’Assemblea federale a concedere eccezioni. Il finanziamento di più tratte stradali mediante pedaggio sarebbe invece incompatibile con il suddetto principio. Il Costituente delega all’Assemblea federale, e in alcuni casi al legislatore, il compito di valutare l’oppertunità di una deroga.55
Adeguamento della Costituzione federale in caso di riscossione di una tassa forfettaria
I modelli proposti nel presente rapporto ipotizzano l’introduzione di tasse forfettarie da versare per l’utilizzo delle strade comprese in un determinato perimetro (p. es. agglomerato) o una determinata rete (p. es. strade nazionali).
Le eccezioni di carattere generale necessarie per la riscossione di questo tipo di tasse implicano un adeguamento della Costituzione, a prescindere dal fatto che vengano applicate a tutte le reti di trasporto o stradali oppure soltanto ad alcune di esse (p. es. strade nazionali).56
54 «Analisi – Pedaggi. In adempimento dell’incarico conferito in occasione della seduta del Consiglio federale del 27 giugno 2012. Allegato al rapporto esplicativo sulla modifica della legge concernente il transito stradale nella regione alpina (risanamento della galleria autostradale del San Gottardo), 19 dicembre 2012, e "Zusatzabklärungen zu Tunnel- und Strassenbenutzungsgebühren, Auftrag der KVF-N vom 24. März 2014" (in tedesco), 23 giugno 2014.
55 Una regolamentazione derogatoria di questo tipo è applicata ad esempio al Gran San Bernardo, che collega la Svizzera all’Italia.
56 Introduzione di un road pricing in adempimento del postulato CCT - CN del 16.11.2004, Rapporto del Consiglio federale sulla possibile introduzione di pedaggi stradali in Svizzera, ARE.