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Consultazione 2015/58: Piano strategico Mobility pricing · 65 pagine

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N511-1025

Senza una modifica della Costituzione, è possibile soltanto effettuare esperimenti temporanei, come precisato dal Consiglio federale nella risposta all’interpellanza 08.3134 Joder Rudolf «Introduzione di straforo del road-pricing».

Compatibilità con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera

In caso di introduzione di un sistema di mobility princing, si dovrebbe tener conto delle disposizioni fissate dal diritto internazionale o dagli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera.

In questo contesto sono rilevanti in particolare le disposizioni dell’Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (noto anche come Accordo sui trasporti terrestri; RS 0.740.72), tra cui il principio di non discriminazione sancito all’articolo 3 capoverso 1 e all’articolo 32 e in virtù del quale la Svizzera si impegna a non adottare misure che, nel campo d’applicazione dell’accordo, risultino materialmente o formalmente discriminatorie nei confronti di soggetti dei Paesi membri dell’UE rispetto ai soggetti svizzeri. All’articolo 40 dello stesso accordo sono inoltre previste disposizioni riguardanti la riscossione di tasse sul traffico pesante.

9.2. Implicazioni giuridiche nel traffico su rotaia

La competenza tariffaria spetta alle imprese di trasporto. La suddivisione dei ruoli prevista dalla legge sul trasporto di viaggiatori (LTV; RS 745.1) concede loro larga autonomia nella definizione delle tariffe (assortimento, differenziazione tariffaria, livello dei prezzi) e circoscrive il ruolo dell’Ufficio federale dei trasporti (UFT) alla vigilanza sull’integrazione e l’equità tariffaria. Dal 1° luglio 2013 le linee guida per la tariffazione sono ormai definite e prevedono che le tariffe siano determinate in funzione dell’entità e della qualità del servizio, nonché dei costi dell’offerta e permettano di realizzare ricavi adeguati. Le imprese possono inoltre fissare le tariffe in modo da ridurre i picchi della domanda ed equilibrare l’utilizzo dei veicoli e dell’infrastruttura, fermo restando che i titoli di trasporto a tariffa normale devono essere validi su tutte le categorie di un mezzo di trasporto e in qualsiasi fascia oraria.

Nel servizio diretto57 le tariffe sono fissate autonomamente dalle imprese di trasporto. I parametri di definizione delle tariffe (p. es. sconti, supplemento per la prima classe), le disposizioni tariffarie (p. es. limiti d’età, validità) e l’assortimento (p. es. biglietti di corsa semplice, abbonamenti) sono stabiliti e sviluppati congiuntamente. L’Unione dei trasporti pubblici (UTP) fissa periodicamente le tariffe. Le comunità tariffali esistenti in Svizzera, che sono circa una ventina, definiscono tutte il prezzo dei titoli di trasporto secondo il principio «spazio-tempo». A differenza di quanto previsto per il servizio diretto, le imprese di trasporto appartenenti a queste comunità non possono fissare autonomamente le tariffe. Livello dei prezzi e assortimento sono stabiliti sulla base di accordi tariffari soggetti all’approvazione dell’UFT, di solito da imprese e Cantoni insieme. In seno a queste comunità, la Confederazione ha voce consultiva ma non partecipa alla decisione.

I parametri che definiscono il ruolo della Confederazione e le sue possibilità di influire sulla struttura tariffaria sono definiti nella LTV (in vigore dal 1.1.2010), nella legge federale sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101) e in varie ordinanze.

I principi per la determinazione dei prezzi di tracciato sono definiti nell’ordinanza concernente l’accesso alla rete ferroviaria (OARF; RS 742.122) e possono essere adeguati dal Consiglio federale. L’attuale regolamentazione prevede un prezzo di base differenziato (costi marginali) e un eventuale contributo alla copertura dei costi fissi (margine di contribuzione).

57 Per servizio diretto si intendono le offerte per cui un solo titolo di trasporto è sufficiente per l’intero viaggio. Al riguardo si veda anche il rapporto del Consiglio federale del 6 marzo 2013 in adempimento del postulato Bieri 10.3713 (Basi della differenziazione tariffaria nei trasporti pubblici), http://www.bav.admin.ch/dokumentation/publikationen/00568/00570/04260/04262/index.html?lang=it , oppure il Manuale del Servizio diretto, pubblicato dall’Unione dei trasporti pubblici (UTP) (in tedesco; http://www.voev.ch/de/Service/Publikationen/VoeV-Schriften/Archiv ).