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Consultazione 2015/58: Piano strategico Mobility pricing · 65 pagine

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N511-1025

9.3. Protezione dei dati

Nel trattamento dei dati (personali) esistono talvolta opposti interessi, che la pertinente normativa mira a riequilibrare sulla base dei seguenti principi:

 legalità;

 proporzionalità;

 limitazione delle finalità;

 esattezza e integrità;

 trasparenza nei confronti delle persone interessate;

 sicurezza delle informazioni.

Il rispetto dei principi che governano la protezione dei dati è uno dei compiti cruciali del sistema del mobility pricing, che comporta il rilevamento di tutta una serie di dati sulle persone e i loro movimenti. Questa necessità, come eventualmente quella di creare profili dei movimenti degli utenti, pone grosse sfide in materia e richiede pertanto un’opportuna base giuridica a livello di legge. La protezione dei dati deve dunque essere oggetto di grande attenzione già in fase di pianificazione. Un sistema di mobility pricing efficiente deve essere blindato e infallibile da questo punto di vista. Considerato che ai giorni nostri, in particolare nell’ambito della telefonia mobile, i dati che consentono di localizzare gli utenti vengono sfruttati in modo specifico per scopi commerciali e pubblicitari, non è difficile immaginare l’enorme valore di una banca dati centralizzata contenente i profili dei movimenti degli utenti e i relativi dati. A un simile valore commerciale corrisponde un rischio altrettanto grande di utilizzo abusivo.

In questo contesto, protezione dei dati significa non solo proteggere gli utenti dall’uso abusivo dei propri dati, ma anche tutela del diritto alla privacy e della persona, oltre alla possibilità per gli utenti di mantenere il controllo dei propri dati.

Di conseguenza, la protezione dei dati nell’ambito del mobility pricing dovrebbe garantire una tutela delle informazioni dettagliate (sulla mobilità) conforme alle elevate esigenze di protezione o la loro cancellazione totale e definitiva dal sistema. I dati rilevati e i diritti personali degli utenti devono essere tutelati attraverso una tecnologia adeguata e disposizioni operative quali la separazione tra rilevamento delle informazioni, loro memorizzazione e fatturazione.

10. Consenso e fattibilità politica

Il consenso nei confronti del mobility pricing dipende da vari elementi, la cui importanza potrebbe variare a seconda dei criteri di giudizio soggettivi del singolo utente. I fattori che potrebbero influire su detto consenso sono i seguenti:

problema pressante: deve sussistere un problema attuale e sentito da una parte rilevante della popolazione (ad es. un congestionamento del traffico con treni gremiti o code). Deve inoltre prevalere l’opinione che il mobility pricing possa risolvere il problema in modo costruttivo e vantaggioso per tutte le parti in causa ed esservi unanimità sul fatto che nessun’altra misura (p. es. un ampliamento dell’infrastruttura) possa da sola rappresentare una soluzione altrettanto sensata e soddisfacente.

Uno studio58 sul consenso nei confronti degli incentivi volti a ridurre il traffico pendolare nelle ore di punta nell’agglomerato di Zurigo ha messo in luce quanto segue:

 più dell’85 per cento dei (994) partecipanti che si spostano nelle ore di punta si dice soddisfat-

to del tragitto verso il luogo di lavoro o di formazione. Coloro che considerano il percorso «fastidioso» o «molto fastidioso» sono meno del 15 per cento;

 il 63 per cento dei viaggiatori delle ore di punta che hanno partecipato all’esperimento afferma

di avere fondamentalmente la possibilità di viaggiare in orari meno frequentati, ma non sfrutta

58 Zukunft urbane Mobilität: Mobilitätsverhalten von Pendlern zur Spitzenzeit heute und morgen (in tedesco), Fehr Advice & Partners SA, Zurigo, agosto 2013.