Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 13 pagine

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«4 L’autorità responsabile informa immediatamente i partecipanti alla consultazione della pubblicazione del rapporto sui risultati.»

3.4 Pareri relativi al nuovo articolo 15a OLOGA

Osservazioni generali

La CdC spiega che i Cantoni accolgono molto favorevolmente la proposta di inserire nell’OCo un nuovo articolo 15a con la rubrica «Collaborazione con i Cantoni». Tale articolo concretizza due fra le misure principali caldeggiate dal gruppo di lavoro congiunto Confederazione-Cantoni nel suo rapporto del 13 febbraio 2012: coinvolgere i Cantoni sia nei preparativi sia nella pianificazione dell’esecuzione se il progetto di atto normativo proviene da un’unità amministrativa del Consiglio federale. Quanto al coinvolgimento precoce dei Cantoni nella procedura legislativa a livello federale, la CdC sottolinea che la partecipazione dei rappresentanti dei Cantoni ai lavori inerenti al progetto non sostituisce affatto la procedura di consultazione. Fa inoltre notare che ai fini di un coordinamento con i progetti elaborati dai Servizi del Parlamento a destinazione dell’Assemblea federale occorre badare affinché la disposizione analoga del diritto parlamentare venga adottata prossimamente e accolta in un nuovo articolo 18a Oparl (ordinanza sull’amministrazione parlamentare), come chiesto nel rapporto del 13 febbraio 2012.

L’UDC è decisamente contraria al coinvolgimento dei Cantoni attraverso la CdC (pag. 12 del rapporto esplicativo) e chiede che essi vengano espressamente interpellati anche separatamente e non solo mediante la CdC. In questo senso respingerebbe chiaramente anche l’idea di menzionare esplicitamente la CdC o la competente conferenza dei direttori cantonali nell’articolo 15a OLOGA quale organo da coinvolgere, come chiede la CdC nel suo parere. La CdC e le conferenze dei direttori cantonali non sono legittimati da una corrispondente base costituzionale e già oggi oscurano spesso gli interessi specifici dei Cantoni e compromettono la molteplicità dei pareri. L’UDC chiede che si ritorni a un maggiore coinvolgimento dei singoli Cantoni.

Osservazioni sulla disposizione proposta

La CdC fa notare che le «autorità intercantonali competenti» potrebbero essere sia la CdC sia una conferenza dei direttori cantonali, cosa che i Cantoni chiedono di sancire esplicitamente nell’ordinanza. Propone di modificare la frase introduttiva dell’articolo 15a OLOGA come segue:

«1 Se un progetto della Confederazione riguarda interessi essenziali dei Cantoni, segnatamente se ai Cantoni vengono affidati nuovi compiti esecutivi, il dipartimento competente coinvolge come segue le autorità cantonali o intercantonali competenti e la Conferenza dei governi cantonali o la competente conferenza dei direttori cantonali:»

A proposito dell’articolo 15a lettera b, la CdC sottolinea l’importanza di una collaborazione tempestiva dei Cantoni in questa fase della procedura. Pertanto tale circostanza va menzionata espressamente nell’ordinanza, come segue:

«b. le invita per tempo a designare una delegazione che collaborerà al progetto.»

Secondo la CdC, nell’articolo 15a lettera c la subordinata ipotetica «se sul progetto viene svolta una consultazione» può essere stralciata. Un progetto della Confederazione che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15a OLOGA è sempre oggetto di una procedura di consultazione. Essa propone la seguente formulazione:

«c. se sul progetto viene svolta una consultazione le sente, al più tardi al momento di indire la consultazione, per chiarire se è necessaria una pianificazione coordinata dell’attuazione un’attuazione coordinata del progetto da parte della Confederazione e dei Cantoni.»