Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 13 pagine

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Alcuni partecipanti (CdC, scienceindustries, Centre Patronal) auspicano che l’articolo 4a venga precisato e completato in modo tale che la Cancelleria federale sottoponga i progetti a un esame più esaustivo.

 Termini delle consultazioni e obbligo di motivare termini abbreviati (art. 6 AP-OCo)

Diversi partecipanti sottolineano l’importanza di termini adeguati per rispondere e il carattere eccezionale delle abbreviazioni dei termini.

 Lingue ufficiali in cui devono essere redatti i documenti posti in consultazione (art.

7 cpv. 2 e 3 AP-OCo)

Alcuni pareri (UDC, CdC e BE) mirano a stralciare l’avverbio «segnatamente» nell’articolo 7 capoverso 3. Alcuni esigono che i documenti di cui all’articolo 7 capoverso 2 siano sempre disponibili in tre lingue, proponendo quindi lo stralcio (UDC) o l’adeguamento (Centre Patronal) di tale disposizione. Il Centre Patronal vorrebbe inoltre che l’articolo 7 capoverso 3 sia stralciato.

 Contenuto del rapporto esplicativo (art. 8 AP-OCo)

A questo proposito diversi partecipanti chiedono di adeguare la disposizione. Le proposte mirano a completare l’articolo 8 capoverso 3 lettera a con le regioni di montagna e le città (SAB, AG Berggebiet), a integrare le ripercussioni economiche (scienceindustries, Forum PMI) e a fare in modo che nel caso delle revisioni legislative si debbano esporre anche i punti fondamentali di eventuali modifiche a livello di ordinanza (costruzionesvizzera, USIE).

Lettera d’informazione ai destinatari e modalità d’invio dei documenti per la con-

sultazione (art. 9 AP-OCo)

Alcuni partecipanti vorrebbero ricevere le documentazioni complete nelle tre lingue ufficiali, come finora, in forma cartacea (PS, USS), mentre il Cantone di BE desidera esplicitamente che la lettera d’informazione gli venga spedita soltanto in forma elettronica (con un link che porti al progetto con i documenti concreti). La CdC chiede che nella lettera d’informazione si inviti sempre espressamente a rispondere a eventuali domande. Infine, SAB e AG Berggebiet propongono di completare l’articolo 9 capoverso 2 con l’indicazione dei Comuni, delle regioni di montagna e delle città.

 Rapporto sui risultati (art. 20 AP-OCo)

Le associazioni mantello economiesuisse e USI e altre cerchie interessate (stradasvizzera, scienceindustries) affermano che nel processo di consultazione un parere consolidato di un’organizzazione mantello non può essere ponderato, dal punto di vista puramente quantitativo, come un solo parere. Anziché procedere a una valutazione puramente quantitativa, occorre assolutamente tenere in considerazione l’importanza economica dei partecipanti alla consultazione.

 Collaborazione con i Cantoni (nuovo art. 15a OLOGA)

I pareri pervenuti in merito a questa nuova disposizione riguardano in particolare due questioni: con chi, oltre che con i Cantoni, si deve collaborare e in che modo devono essere coinvolti i servizi cantonali e intercantonali.

3.2 Osservazioni generali

Secondo la CdC, i Cantoni accolgono l’avamprogetto con favore, constatando che contiene essenzialmente le misure che il gruppo di lavoro congiunto Confederazione-Cantoni aveva chiesto di introdurre in relazione alla legislazione sulla consultazione. I Cantoni apprezzano