Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 13 pagine
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cessi di coordinamento pianificati il tenore di questa disposizione (in particolare della lettera
b) venga adeguato. Anziché di «coordinare la pianificazione dell’attuazione» si dovrebbe piuttosto parlare di «coordinare l’attuazione». Secondo il Cantone di BE va chiarito se abbia senso che nel rapporto esplicativo si pongano ai destinatari della consultazione «domande» sull’attuazione. Il rapporto esplicativo dovrebbe contenere «indicazioni» o «osservazioni» sull’attuazione; in alternativa, alla documentazione per la consultazione si potrebbe allegare un catalogo di domande, che verrebbero valutate una volta conclusa la procedura di consultazione e in seguito illustrate nel rapporto esplicativo.
A proposito delle spiegazioni relative a questo articolo, secondo la CdC i Cantoni propongono di aumentare l’efficacia del secondo paragrafo del rapporto esplicativo affinché lo stesso non rimanga un pio desiderio. In futuro, se i progetti lo richiedono, i rapporti esplicativi dovranno inoltre essere integrati con le domande menzionate sopra. A tale scopo i Cantoni propongono di sostituire nel secondo paragrafo il condizionale con l’indicativo, più cogente.
Secondo scienceindustries, gli adeguamenti di normative vigenti e l’emanazione di nuove normative non si ripercuotono soltanto sulla Confederazione, i Cantoni e i Comuni, bensì in particolare anche sull’economia. La valutazione delle ripercussioni sull’economia, da essa proposta, è dunque di grande importanza. scienceindustries propone di completare l’articolo 8 capoverso 3 nel modo seguente (nuova lett. d):
«d. le ripercussioni economiche sulle cerchie interessate dell’economia.»
Nella stessa direzione va il parere del Forum PMI, che propone di completare l’articolo 8 con un capoverso supplementare concernente le ripercussioni economiche.
costruzionesvizzera e USIE ritengono che nell’ambito delle revisioni legislative occorre comunicare anche i punti fondamentali di eventuali modifiche di ordinanze. Propongono la seguente aggiunta all’articolo 8 (nuovo cpv. 4):
«Nel caso di progetti di legge con ripercussioni notevoli, [il rapporto esplicativo] contiene spiegazioni relative ai pertinenti progetti di ordinanze.»
Art. 9
Il PS e l’USS auspicano che i destinatari che partecipano regolarmente alle consultazioni6 continuino a ricevere le documentazioni complete nelle tre lingue ufficiali e che ciò sia disciplinato nell’ordinanza.
Per il Cantone di BE è importante, in quanto destinatario della consultazione, che la lettera d’informazione gli sia inviata subito dopo la decisione di indire la consultazione e soltanto in forma elettronica (con un link specifico che porti al progetto con i documenti concreti). Ritiene che l’intera procedura di consultazione federale debba essere svolta in forma elettronica.
Secondo la CdC, la Confederazione e i Cantoni sono molto interessati a ricevere effettivamente le risposte alle domande formulate, motivo per cui nella lettera d’informazione occorre sempre chiedere esplicitamente di rispondervi. Pertanto i Cantoni propongono la seguente formulazione dell’articolo 9 capoverso 2:
«2 La lettera d’informazione invita espressamente i Cantoni e gli eventuali altri organi preposti all’esecuzione a esprimere il proprio parere sulle spiegazioni e, se del caso, su eventuali domande relative all’attuazione.»
SAB e AG Berggebiet propongono di completare l’articolo 9 capoverso 2 con i Comuni, le regioni di montagna e le città.
Art. 10
6 Il PS fa l’esempio dei partiti politici, l’USS quello delle parti sociali.