Rapporto sui risultati
Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 13 pagine
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La CFSB approva la modifica dell’articolo 10 capoverso 2 secondo cui le commissioni extraparlamentari interessate possono figurare nell’elenco dei destinatari e quindi, d’ora in poi, potranno essere invitate a esprimersi nelle consultazioni.
Art. 14
L’UDC chiede di mantenere l’articolo 14 capoverso 2 e quindi l’invio delle documentazioni ai destinatari delle consultazioni. I destinatari, almeno in forma elettronica, devono essere informati direttamente sulla consultazione e ricevere i documenti.
Art. 16
La CdC ritiene che per agevolare gli utenti tutte le informazioni concernenti un dato progetto in consultazione debbano essere consultabili su un sito Internet. La Cancelleria federale ha già il compito di tenere una lista, accessibile al pubblico, delle consultazioni in corso e concluse e di rendere accessibili i rapporti sui risultati (art. 13 cpv. 2 e 21 cpv. 2 e 3 OCo). Non vi sono ragioni oggettive perché essa non debba rendere accessibili al pubblico anche i pareri e i verbali. I Cantoni propongono pertanto di formulare l’articolo 16 come segue:
«Scaduto il termine per rispondere, la Cancelleria federale l’autorità responsabile rende accessibili al pubblico, nella lista delle consultazioni concluse di cui all’articolo 21 capoverso 3, i pareri e i verbali di cui all’articolo 7 capoverso 2 LCo, unitamente al rapporto sui risultati della consultazione.»
Art. 17
La HEV si dice soddisfatta della soppressione della procedura di consultazione in forma di conferenza. Ora i partecipanti alla consultazione avranno la possibilità di esprimersi in forma scritta usando le proprie parole e non vi saranno più problemi legati alle scadenze.
Art. 20
Dal punto di vista dell’Associazione dei Comuni, nel rapporto esplicativo devono essere illustrati anche i pareri sull’attuazione formulati a livello comunale. Propone quindi di completare l’articolo 20 capoverso 2 con l’indicazione dei Comuni. Il SAB chiede di completare questa disposizione con i Comuni, le regioni di montagna e le città.
Per economiesuisse, USI e stradasvizzera, la ponderazione dei pareri nel processo di consultazione riveste un’importanza primaria. A causa della complessità delle loro procedure interne, molti dei loro membri rinunciano a presentare un proprio parere. Nel processo di consultazione un parere consolidato di un’organizzazione mantello non può essere ponderato, dal punto di vista puramente quantitativo, come un solo parere. Anziché procedere a una valutazione puramente quantitativa, occorre assolutamente tenere in considerazione l’importanza economica dei partecipanti alla consultazione. Se tale non è il caso, il rapporto sui risultati dà un’immagine distorta. In modo analogo si esprime anche scienceindustries. economiesuisse, USI e scienceindustries propongono la seguente modifica dell’articolo 20 capoverso 1 AP-OCo:
«Il rapporto sui risultati informa sui pareri pervenuti e ne riassume i contenuti in modo comprensibile e senza giudizi di valore. I pareri sono ponderati in funzione dell’importanza economica dei partecipanti rappresentati dal parere.»
Art. 21
Secondo la CdC, per i Cantoni è molto importante che non solo i media ma anche i partecipanti alla consultazione vengano informati senza indugio sulla pubblicazione del rapporto sui risultati. Essa propone di completare l’articolo 21 capoverso 4 nel modo seguente: