Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/59: Modifica dell'ordinanza sulla consultazione · 13 pagine

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particolarmente il fatto che contestualmente alla revisione si sia proposto di completare l’OLOGA con un nuovo articolo 15a2.

SAB e AG Berggebiet fanno notare che dopo l’adozione della legge riveduta sulla consultazione da parte delle Camere federali è stato pubblicato anche il rapporto di valutazione dell’articolo 50 Cost. Tale rapporto contiene una serie di proposte relative a misure volte a migliorare il coinvolgimento delle regioni di montagna, dei Comuni e delle città nel processo legislativo. Una di queste misure prevede di sfruttare meglio la procedura di consultazione per far esprimere le associazioni mantello nazionali delle regioni di montagna (SAB), dei Comuni (USAM) e delle città (UCS) in merito alle ripercussioni territoriali dei progetti. Dal punto di vista di SAB e AG Berggebiet, la presente revisione dell’ordinanza sulla consultazione offre l’occasione di attuare le raccomandazioni della valutazione dell’articolo 50 Cost. senza dover procedere a una nuova revisione in un secondo momento3.

L’USAM – che sostiene tutte le disposizioni esecutive dell’ordinanza – chiede che i test di compatibilità PMI vengano eseguiti già al momento dell’elaborazione dei documenti per la consultazione e che i relativi risultati siano integrati tempestivamente nei progetti legislativi. I risultati dei test di compatibilità PMI devono anche costituire una componente esplicita del progetto in consultazione affinché i destinatari abbiano un’idea chiara della compatibilità PMI e possano formulare di conseguenza i loro pareri4. Anche scienceindustries giudica essenziale una valutazione sistematica delle conseguenze che un progetto comporta per l’amministrazione, le autorità e l’economia a livello dei costi. I risultati di una simile verifica devono pertanto essere riportati in modo ben visibile nel rapporto esplicativo (p. es. sul frontespizio).

Il Forum PMI constata che l’obbligo di effettuare le valutazioni dell’impatto normativo prima di indire una consultazione è spesso disatteso e che sovente le spiegazioni riguardanti le ripercussioni economiche nei rapporti esplicativi e nei messaggi sono incomplete. Esso ritiene che nel quadro dell’esame dei documenti secondo l’articolo 4a AP-OCo la Cancelleria federale debba verificare sistematicamente se nel capitolo del rapporto esplicativo dedicato alle ripercussioni economiche vi siano informazioni sui risultati della valutazione dell’impatto normativo. Propone pertanto di completare di conseguenza il rapporto esplicativo sulla revisione dell’OCo.

L’USI ed economiesuisse concordano con la maggior parte delle modifiche proposte. Chiedono tuttavia di apportare un adeguamento fondamentale all’articolo 20 (rapporto sui risultati)5.

L’USC è d’accordo con le modifiche proposte e approva in particolare il fatto che in caso di termini abbreviati si intendano fissare, per la presentazione dei pareri, termini minimi più lunghi durante le vacanze e i giorni festivi.

Integration Handicap approva il fatto che nelle lettere accompagnatorie di consultazioni e indagini conoscitive i potenziali partecipanti vengano invitati sistematicamente a presentare i loro pareri, se possibile, elettronicamente in formato Word e PDF, in modo tale da garantire l’accessibilità dei documenti trasmessi (assenza di barriere). Deplora tuttavia l’inesistenza di apposite prescrizioni esplicite per le autorità responsabili dello svolgimento delle consultazioni (autorità responsabili). Propone di disciplinare esplicitamente nell’OCo le prescrizioni della legge sui disabili volte a garantire le pari opportunità dei disabili nell’accedere alle pre-

2 Per le proposte della CdC e dei Cantoni in merito a determinati articoli o al rapporto esplicativo, si vedano i n. 3.3 e 3.4.

3 Per le proposte di modifica dell’AP-OCo, si vedano i n. 3.3 e 3.4.

4 L’USAM rimanda inoltre al parere della Chambre vaudoise des arts et métiers, che allega, e fornisce ulteriori precisazioni. Tale parere è identico, quanto al contenuto, a quello presentato dal Centre Patronal (cfr. n. 3.3).

5 Cfr. n. 3.3.