Rapporto sui risultati

Consultazione 2015/61: Ordinanza sulle misure volte a prevenire reati legati alla prostituzione · 14 pagine

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1 Situazione iniziale

II 22 ottobre 2014 il Consiglio federale ha deciso di abrogare, con effetto dal 0

1 gennaio 2016, I'articolo 34 dell'ordinanza del 24 ottobre 20071 sull'ammissione, il soggiorno e I'attivita lucrativa (OASA), il quale sancisce il cosiddetto statuto di artista di cabaret. AI contempo ha incaricato l'Ufficio federale di polizia fed pol di sottoporgli, entr~ la fine de12015, 'una nuova ordinanza, fondata sull'articolo 386 del Codice penale svizzero (CP2), sulle misure volte a prevenire la criminalita correlata alia prostituzione.

La nuova normativa permettera alia Confederazione di concedere aiuti finanziari destinati a prevenire la commissione di reati in relazione alia prostituzione. Tale sostegno e da intendersi come misura accompagnatoria all'abolizione della statuto di artista di cabaret summenzionato. L'obiettivo della nuova ordinanza e di prevenire i reati commessi a vario titolo nei confronti delle persone che esercitano la prostituzione. In concreto, si concede a fedpolla possibilita di sostenere finanziariamente progetti di prevenzione elaborati da organizzazioni esterne.

Dal 17 giugno 2015 al 14 agosto 2015 fedpol ha condotto un'indagine conoscitiva presso i Cantoni, Ie organizzazioni e Ie associazioni interessate sull'ordinanza del Consiglio federale sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione.

Hanno inoltrato illoro parere tutti i 26 Cantoni, due Citta, cosi come 12 organizzazioni e associazioni. I partecipanti all'indagine sono elencati al capitolo 4 del presente rapporto.

2 Osservazioni generali

In linea di massima la grande maggioranza dei partecipanti all'indagine conoscitiva accoglie favorevolmente il presente avamprogetto.

Tre interpellati esprimono un sostanziale scetticismo nei confronti dell'avamprogetto. AI dubita che Ie organizzazioni di assistenza riescano a entrare in contatto con Ie persone dedite alia prostituzione in Svizzera (a differenza di quanto accade per Ie persone attive nelle case di tolleranza). Gli aiuti finanziari concessi dallo Stato non dovrebbero inoltre far si che determinate organizzazioni assicurino la propria esistenza in questo modo. Partendo dal presupposto che la regolamentazione in materia di prostituzione e la garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblici rientrano nella competenza dei Cantoni, BS osserva che il presente avamprogetto cela il rischio di un progressivo trasferimento delle competenze dai Cantoni alia Confederazione. Ritiene inoltre che la Confederazione non debba assumere indirettamente nuovi compiti con i sussidi nei Comuni e nei Cantoni, cosa di cui tuttavia sarebbe chiaramente consapevole. La necessaria collaborazione tra Confederazione e Cantoni andrebbe regolata piu nel dettaglio. GL dubita della necessita di sussidiare Ie istituzioni e Ie organizzazioni che difendono gli interessi delle persone che lavorano nell'industria del sesso, ritenendo che, di norma, non riescono a offrire un'effettiva protezione dai danni all'integrita fisica e psichica. Si chiede inoltre se i mezzi finanziari previsti per gli aiuti della Confederazione non sarebbero impiegati in modo piu efficiente se si stipulasse un accordo sulle prestazioni tra Confederazione e Cantoni sulI'attuazione delle misure di prevenzione.

1 RS 142.201

2 RS 311