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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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a. dopo sei mesi: per le operazioni in derivati in corso a tale data tra controparti non piccole;
b. dopo nove mesi: per le operazioni in derivati in corso a tale data con una piccola controparte finanziaria;
c. dopo 12 mesi: per tutte le altre operazioni in derivati in corso a quella data.
2 L’obbligo di valutare le operazioni in derivati in corso secondo l’articolo 109 LInFi si applica, a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza, dopo sei mesi alle operazioni in derivati in corso a tale data.
3 L’obbligo di scambiarsi garanzie secondo l’articolo 110 LInFi non si applica alle operazioni in derivati in corso al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza.
4 Per le operazioni in derivati concluse dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza, l’obbligo di scambiare margini di variazione si applica:
a. alle controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o di gruppo nei mesi di marzo, aprile e maggio 2016 supera di volta in volta i 3000 miliardi di franchi: dal 1° settembre 2016;
b. a tutte le altre controparti: a partire dal 1° settembre 2017 per tutte le operazioni in derivati concluse dopo il 1° marzo 2017.
5 L’obbligo di scambiare un margine iniziale si applica alle operazioni in derivati concluse dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza per le controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o di gruppo:
a. per i mesi di marzo, aprile e maggio 2016 supera di volta in volta i 3000 miliardi di franchi: dal 1° settembre 2016 fino al 31 agosto 2017;
b. per i mesi di marzo, aprile e maggio 2017 supera di volta in volta i 2250 miliardi di franchi: dal 1° settembre 2017 fino al 31 agosto 2018;
c. per i mesi di marzo, aprile e maggio 2018 supera di volta in volta i 1500 miliardi di franchi: dal 1° settembre 2018 fino al 31 agosto 2019;
d. per i mesi di marzo, aprile e maggio 2019 supera di volta in volta i 750 miliardi di franchi: dal 1° settembre 2019 fino al 31 agosto 2020.
Art. 129 Istituti di previdenza e fondazioni d’investimento
Per gli istituti di previdenza e le fondazioni d’investimento secondo l’articolo 48 e segg. della legge federale del 25 giugno 198216 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, fino al 16 agosto 2017 l’obbligo di compensazione secondo l’articolo 97 LInFi non si applica alle operazioni in derivati effettuate ai fini della riduzione dei rischi secondo l’articolo 83.
16 RS 831.40