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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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g. il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un’inserzione di riacquisto prima dell’inizio del programma e rimane accessibile al pubblico per tutta la durata del programma; e
h. i singoli riacquisti sono annunciati alla borsa quale parte del programma di riacquisto e pubblicati dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo al riacquisto.
2 Fatto salvo l’articolo 121, il riacquisto di titoli di partecipazione propri, al prezzo fisso o mediante emissione di opzioni put, nell’ambito di un programma di riacquisto che rientra nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 della legge è ammesso se:
a. il programma di riacquisto dura almeno dieci giorni di borsa;
b. il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione;
c. il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un’inserzione di riacquisto prima dell’inizio del programma e rimane accessibile al pubblico per tutta la durata del programma; e
d. i singoli riacquisti sono pubblicati dall’emittente al più tardi il giorno di borsa successivo al termine del programma di riacquisto.
3 La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può, in singoli casi, autorizzare riacquisti di un volume superiore a quello previsto dai capoversi 1 lettere b e c e 2 lettera b, se ciò è conciliabile con gli interessi degli investitori.
4 Si presume che gli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi non siano violati se il prezzo di acquisto pagato su una linea separata di negoziazione supera al massimo del 2 per cento:
a. l’ultimo prezzo di chiusura realizzato sulla linea ordinaria di negoziazione; o
b. il miglior prezzo corrente offerto sulla linea ordinaria di negoziazione, per quanto quest’ultimo sia inferiore al prezzo di cui alla lettera a.
Art. 121 Periodi di blackout
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
1 L’articolo 120 capoversi 1 e 2 non si applica al riacquisto di titoli di partecipazione propri, se il programma di riacquisto è annunciato o se il riacquisto di titoli di partecipazione propri è effettuato:
a. mentre l’emittente rinvia la notifica di un fatto che potrebbe influenzare i corsi secondo le disposizioni della borsa;
b. durante dieci giorni di borsa prima della notifica dei risultati finanziari; o
c. più di nove mesi dopo il giorno di riferimento dell’ultima chiusura consolidata pubblicata.
2 È fatto salvo il riacquisto al prezzo di mercato effettuato da: