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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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a. questa persona necessita dell’informazione privilegiata per adempiere i suoi obblighi legali o contrattuali; o
b. la comunicazione è indispensabile in vista della conclusione di un contratto e il detentore dell’informazione:
1. avverte il destinatario che non è consentito sfruttare l’informazione privilegiata, e
2. documenta la trasmissione dell’informazione privilegiata e l’avvertimento ai sensi del numero 1.
Titolo 4: Disposizioni transitorie e finali
Art. 126 Infrastrutture del mercato finanziario
1 Gli obblighi secondo gli articoli 26–29, 31 e 41–43 devono essere adempiuti al più tardi 12 mesi dopo la loro entrata in vigore.
2 La deroga all’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 37 capoverso 4 può essere fatta valere fino al 1° gennaio 2017 senza un accordo secondo l’articolo 32 capoverso 3 LInFi.
Art. 127 Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni
1 L’obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni secondo l’articolo 104 LInFi si applica a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA:
a. dopo sei mesi: per le operazioni in derivati in corso a tale data, se una persona tenuta a effettuare la comunicazione è una controparte finanziaria non piccola o una controparte centrale;
b. dopo nove mesi: per le operazioni in derivati in corso a tale data, se una persona tenuta a effettuare la comunicazione è una piccola controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;
c. dopo 12 mesi: per le operazioni in derivati in corso a tale data in tutti gli altri casi.
2 Per la comunicazione di operazioni in derivati, negoziate per il tramite di sedi di negoziazione o del gestore di un sistema organizzato di negoziazione, ciascun termine di cui al capoverso 1 si prolunga di sei mesi.
3 In casi particolari la FINMA può prolungare i termini del presente articolo.
Art. 128 Obblighi di riduzione del rischio
1 Gli obblighi relativi alla conferma tempestiva, alla riconciliazione reciproca del portafoglio, alla risoluzione di controversie e alla compressione del portafoglio secondo l’articolo 108 lettere a–d LInFi si applicano a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza: