Progetto

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 49Fedlex · Progetto

a. questa persona necessita dell’informazione privilegiata per adempiere i suoi obblighi legali o contrattuali; o

b. la comunicazione è indispensabile in vista della conclusione di un contratto e il detentore dell’informazione:

1. avverte il destinatario che non è consentito sfruttare l’informazione privilegiata, e

2. documenta la trasmissione dell’informazione privilegiata e l’avvertimento ai sensi del numero 1.

Titolo 4: Disposizioni transitorie e finali

Art. 126 Infrastrutture del mercato finanziario

1 Gli obblighi secondo gli articoli 26–29, 31 e 41–43 devono essere adempiuti al più tardi 12 mesi dopo la loro entrata in vigore.

2 La deroga all’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 37 capoverso 4 può essere fatta valere fino al 1° gennaio 2017 senza un accordo secondo l’articolo 32 capoverso 3 LInFi.

Art. 127 Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni

1 L’obbligo di comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni secondo l’articolo 104 LInFi si applica a partire dalla prima autorizzazione o dal primo riconoscimento di un repertorio di dati da parte della FINMA:

a. dopo sei mesi: per le operazioni in derivati in corso a tale data, se una persona tenuta a effettuare la comunicazione è una controparte finanziaria non piccola o una controparte centrale;

b. dopo nove mesi: per le operazioni in derivati in corso a tale data, se una persona tenuta a effettuare la comunicazione è una piccola controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;

c. dopo 12 mesi: per le operazioni in derivati in corso a tale data in tutti gli altri casi.

2 Per la comunicazione di operazioni in derivati, negoziate per il tramite di sedi di negoziazione o del gestore di un sistema organizzato di negoziazione, ciascun termine di cui al capoverso 1 si prolunga di sei mesi.

3 In casi particolari la FINMA può prolungare i termini del presente articolo.

Art. 128 Obblighi di riduzione del rischio

1 Gli obblighi relativi alla conferma tempestiva, alla riconciliazione reciproca del portafoglio, alla risoluzione di controversie e alla compressione del portafoglio secondo l’articolo 108 lettere a–d LInFi si applicano a partire dall’entrata in vigore della presente ordinanza: