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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine
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a. un commerciante di valori mobiliari incaricato prima dell’apertura del programma di riacquisto e che prende le sue decisioni, nel quadro dei parametri fissati dall’emittente, senza essere influenzato da quest’ultima;
b. un’unità di negoziazione protetta da barriere informative, per quanto l’emittente sia un commerciante di valori mobiliari.
3 I parametri di cui al capoverso 2 lettera a devono essere stati fissati prima della pubblicazione dell’offerta di riacquisto e possono essere adeguati una volta al mese durante il programma di riacquisto. Se i parametri sono fissati o adeguati entro uno dei termini di cui al capoverso 1, il riacquisto può essere effettuato soltanto dopo un termine di attesa di 90 giorni.
Art. 122 Contenuto dell’inserzione di riacquisto
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
L’inserzione di riacquisto ai sensi dell’articolo 117 capoversi 1 lettera g e 2 lettera c deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. informazioni sull’emittente, in particolare:
1. la sua identità,
2. il capitale emesso,
3. la sua partecipazione al capitale proprio,
4. le partecipazioni degli azionisti ai sensi dell’articolo 120 LInFi;
b. il tipo, lo scopo e l’oggetto del programma di riacquisto;
c. il calendario.
Art. 123 Stabilizzazione dei prezzi dopo il collocamento pubblico di valori
mobiliari
(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)
Le operazioni in valori mobiliari volte a stabilizzare il corso di un valore mobiliare ammesso al commercio in una borsa in Svizzera e che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi sono ammesse se:
a. sono effettuate entro 30 giorni dal collocamento pubblico dei valori mobiliari da stabilizzare;
b. sono effettuate al massimo al prezzo di emissione oppure, in caso di commercio con diritti preferenziali o di conversione, al massimo al prezzo di mercato;
c. il periodo massimo durante il quale le operazioni in valori mobiliari possono essere effettuate e il nome del commerciante di valori immobiliari competente per la loro esecuzione sono pubblicati prima dell’inizio del commercio dei valori mobiliari da stabilizzare;
d. sono annunciate alla borsa al più tardi il quinto giorno di borsa successivo all’esecuzione e pubblicate dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo alla scadenza del termine di cui alla lettera a; e