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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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e. l’emittente informa il pubblico al più tardi il quinto giorno di borsa successivo all’esercizio di un’opzione di sovrallocazione sul momento dell’esercizio nonché sul numero e il tipo dei valori mobiliari interessati.

Art. 124 Altre operazioni in valori mobiliari ammesse

(art. 142 cpv. 2 e art. 143 cpv. 2 LInFi)

1 Le seguenti operazioni in valori mobiliari sono ammesse anche se rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 142 capoverso 1 lettera a e 143 capoverso 1 LInFi:

a. operazioni in valori mobiliari per attuare la propria decisione di effettuare un’operazione in valori mobiliari, in particolare l’acquisto da parte dell’offerente potenziale di valori mobiliari della società mirata in vista della pubblicazione di un’offerta pubblica di acquisto, a condizione che la decisione non sia stata presa sulla base di un’informazione privilegiata;

b. operazioni in valori mobiliari se sono effettuate nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento da:

1. la Confederazione, i Cantoni o i Comuni,

2. la Banca nazionale svizzera (BNS),

3. la Banca dei regolamenti internazionali (BRI), e

4. le banche multilaterali di sviluppo secondo l’articolo 63 capoverso 2 lettera c OFoP15.

2 È possibile stabilire che il capoverso 1 venga applicato anche a operazioni in valori mobiliari effettuate dagli organismi elencati di seguito, a condizione che le operazioni avvengano nell’ambito di compiti pubblici e non a scopo di investimento, che sia concessa la reciprocità e che una deroga non sia contraria allo scopo della legge:

a. da banche centrali estere;

b. dalla Banca centrale europea (BCE);

c. da enti di uno Stato incaricati della gestione del debito pubblico o che vi partecipano;

d. dal Fondo europeo di stabilità finanziaria; e

e. dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria.

3 Il DFF pubblica un elenco degli organismi a cui si applica il capoverso 1 lettera b numero 2.

Art. 125 Comunicazione ammessa di informazioni privilegiate

(art. 142 cpv. 2 LInFi)

La comunicazione di un’informazione privilegiata a una persona non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 142 capoverso 1 lettera b LInFi se:

15 RS 952.03