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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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a. le regole e le procedure per l’esercizio dell’infrastruttura del mercato finanziario, ivi compresi i diritti e gli obblighi dell’infrastruttura del mercato finanziario e dei partecipanti;

b. i prezzi e le tasse richiesti per i servizi prestati dall’infrastruttura del mercato finanziario, nonché le condizioni per la concessione di riduzioni;

c. i rischi per i partecipanti legati ai servizi prestati;

d. i criteri per la sospensione e l’esclusione di un partecipante;

e. le regole e le procedure previste in caso di inadempienza di un partecipante;

f. le regole e le procedure necessarie per mantenere separati, registrare e trasferire le garanzie, i crediti e gli impegni dei partecipanti diretti e indiretti;

g. i volumi e gli importi aggregati delle transazioni;

h. il numero, il valore nominale e la valuta di emissione dei titoli in custodia accentrata;

i. ulteriori informazioni secondo standard internazionali riconosciuti.

Sezione 2: Requisiti particolari per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

Art. 20 Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione

(art. 24 LInFi)

1 Il piano di stabilizzazione e il piano di liquidazione devono tenere conto delle norme delle autorità di vigilanza estere e delle banche centrali estere in materia di stabilizzazione, risanamento e liquidazione.

2 Il piano di stabilizzazione comprende in particolare una descrizione delle misure da adottare e delle risorse richieste per attuare tali misure. Esso deve essere approvato dall’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.

3 Al momento della presentazione del piano, l’infrastruttura del mercato finanziario descrive le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero (art. 21) già attuate o previste.

4 Essa presenta alla FINMA, entro la fine del secondo trimestre di ogni anno, il piano di stabilizzazione e le informazioni necessarie al piano di liquidazione. Tali documenti vanno presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA.

5 La FINMA accorda all’infrastruttura del mercato finanziario un termine appropriato per l’attuazione preparatoria delle misure previste nel piano di liquidazione.

Art. 21 Misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione (art. 24 cpv. 1 LInFi)

Le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione dell’infrastruttura del mercato finanziario possono comprendere in particolare: