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Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 91 pagine

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Art. 16 Operazioni estere

(art. 17 LInFi)

1 La comunicazione che l’infrastruttura del mercato finanziario deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all’estero deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell’attività, in particolare:

a. un piano d’attività che descriva segnatamente il tipo di affari prospettati e le strutture organizzative;

b. l’indirizzo della sede all’estero;

c. i nomi delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione;

d. la società di audit;

e. l’autorità di vigilanza nel Paese ospite.

2 L’infrastruttura del mercato finanziario deve inoltre comunicare alla FINMA:

a. la cessazione dell’attività all’estero;

b. ogni importante modificazione dell’attività all’estero;

c. il cambiamento della società di audit;

d. il cambiamento dell’autorità di vigilanza nel Paese ospite.

Art. 17 Accesso non discriminatorio e aperto

(art. 18 LInFi)

1 L’accesso non discriminatorio non è assicurato segnatamente se sono richiesti requisiti troppo elevati o non oggettivamente giustificati oppure se sono pretesi prezzi eccessivi per l’utilizzo dei servizi offerti. Le strutture degli emolumenti non devono favorire perturbazioni del mercato.

2 L’infrastruttura del mercato finanziario può subordinare l’accesso all’adempimento di determinati requisiti operativi, tecnici, finanziari e giuridici.

3 Nel caso in cui l’infrastruttura del mercato finanziario intenda limitare l’accesso per ragioni di efficienza, la FINMA, nel quadro della sua valutazione, consulta la Commissione della concorrenza.

Art. 18 Prevenzione di conflitti di interessi

(art. 20 LInFi)

Se non è possibile attraverso misure organizzative escludere una discriminazione dei partecipanti causata da conflitti di interessi, i partecipanti devono esserne informati.

Art. 19 Pubblicazione delle informazioni essenziali

(art. 21 LInFi)

Oltre alle informazioni di cui all’articolo 21 LInFi, l’infrastruttura del mercato finanziario pubblica regolarmente: