Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria

re ogni organo nel suo insieme dispongano delle qualifiche professionali necessarie alla loro funzione e alla responsabilità che devono assumere. Ad esempio la composizione dell'organo di alta direzione, vigilanza e controllo dev'essere sufficientemente diversificata, cosicché, accanto ai principali settori di attività, siano rappresentati in modo competente altri settori centrali, come quelli delle finanze e della contabilità, della gestione dei rischi e della compliance.

Articolo 11 Esternalizzazione

Secondo il capoverso 1 vi è un'esternalizzazione di cui all'articolo 11 LInFi se sono date cumulativamente le seguenti condizioni:

 si tratta di un servizio essenziale di cui all'articolo 12 OInFi per l'infrastruttura del mercato

finanziario;

 il fornitore di servizi dispone di una libertà imprenditoriale («autonomo») per adempiere ai

propri compiti; e

 l’esternalizzazione è basata sulla durata («durevole»).

L'esternalizzazione può avere luogo indirizzandosi a un fornitore di servizi che appartiene al gruppo o che è indipendente dal punto di vista giuridico ed economico. Il capoverso 2 definisce i punti da regolare in particolare nell’accordo con il fornitore di servizi. L'infrastruttura del mercato finanziario deve selezionare, istruire e controllare accuratamente il fornitore di servizi. È tenuta a integrare il servizio esternalizzato nel proprio sistema di controllo interno e a sorvegliare in modo continuativo le prestazioni del fornitore di servizi (cpv. 3), affinché possano essere prese tempestivamente le misure eventualmente necessarie. Questa disposizione è ripresa dall'articolo 32d capoversi 1 e 2 OBN. L'infrastruttura del mercato finanziario deve designa un servizio responsabile del controllo interno e della sorveglianza del fornitore di servizi.

I requisiti di sicurezza che il fornitore di servizi deve soddisfare devono essere definiti dall'infrastruttura del mercato finanziario (cpv. 2 lett. c). In caso di esternalizzazioni all'estero – all’interno o all’esterno del gruppo – occorre garantire con misure tecniche e organizzative adeguate il rispetto del segreto professionale e la protezione dei dati secondo il diritto svizzero. I contraenti di un'infrastruttura del mercato finanziario i cui dati devono pervenire a un fornitore di servizi all'estero devono essere informati al riguardo (cpv. 4). Per il momento dell'informazione ci si basa sulle pertinenti disposizioni di leggi speciali.

In virtù del capoverso 5, l'infrastruttura del mercato finanziario, il suo audit interno, la società di audit e la FINMA nonché, per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, la BNS, devono poter consultare e verificare liberamente e completamente il servizio esternalizzato. Questo aspetto dev'essere regolamentato nell'accordo con il fornitore di servizi (cpv. 2 lett. b ed e). Un'esternalizzazione non deve pregiudicare la vigilanza esercitata dalla FINMA né la sorveglianza esercitata della BNS, nemmeno nel caso di un'esternalizzazione all'estero o a società estere del gruppo.

Il capoverso 6 prevede un'eccezione ai capoversi 1–5 per la piattaforma gestita dalla Banca centrale europea «TARGET2-Securities (T2S)», che collega tra loro i sistemi nazionali di regolamento delle operazioni in titoli cui ricorrono i depositari centrali di titoli e che permette di regolare in base monetaria le operazioni nazionali e transnazionali su titoli secondo il principio «consegna contro pagamento»21. Un’eccezione simile è prevista anche all'articolo 30 capoverso 5 CSDR. L'eccezione richiede l'approvazione della FINMA, che deve tener conto per la sua decisione, tra l'altro, delle restanti possibilità di controllo e informazione.

Articolo 12 Servizi essenziali

La disposizione definisce i servizi che sono caratteristici, e quindi essenziali, per le varie infrastrutture del mercato finanziario. Fondamentalmente è irrilevante se vengono esternalizza-

21 www.bns.ch > Glossario