Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/70: Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi) · 57 pagine
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Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'infrastruttura finanziaria
Nell’allegato alla LInFi, il concetto di «negoziatori di titoli» contemplato nell’articolo 13 capoverso 3 lettera a LTB99 è stato esteso alle controparti centrali ai sensi della LInFi. A livello di ordinanza l’integrazione viene concretizzata nelle due pertinenti disposizioni.
3.8. Ordinanza del 30 novembre 2012100 sul CO2
Art. 59a cpv. 1 lett. b
Il rimando alla «legislazione sulle borse» viene sostituito da un rimando alla «legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario», poiché le pertinenti disposizioni saranno ora disciplinate nella LInFi.
3.9. Ordinanza del 19 dicembre 1966101 sull’imposta preventiva
Art. 33 cpv. 2
Se un investimento collettivo di capitale viene sciolto, la negoziazione delle quote deve essere sospesa. Questa regola vale non solo per le quote negoziate in borsa, ma anche per quelle negoziate in un sistema di negoziazione multilaterale o organizzato.
3.10. Ordinanza 2 del 10 maggio 2000102 concernente la legge sul lavoro
Art. 34
Questa disposizione non si applicherà soltanto alle borse e alle infrastrutture del mercato finanziario attualmente in possesso di un’autorizzazione come banca o commerciante di valori mobiliari, bensì a tutte le infrastrutture del mercato finanziario ai sensi della LInFi.
3.11. Ordinanza del 30 aprile 2014103 sulle banche
Art. 3bis
Il disciplinamento dei criteri per la valutazione dell’importanza delle funzioni ai sensi
dell’articolo 2bis capoverso 2 LBCR ricalca l’articolo 3 OInFi. Si rimanda al relativo commento al capitolo 2.1.
Art. 12, rimando tra parentesi, e cpv. 2bis, art. 69 cpv. 5 Art. 12 Rinvio fra parentesi e cpv. 2bis, art. 69 cpv. 5
In conformità all’art. 30a LBCR, con la disposizione o l’approvazione di misure di insolvenza la FINMA può differire la disdetta di contratti e l’esercizio dei diritti di compensazione, valorizzazione e trasferimento. Il differimento fornisce la garanzia che la FINMA può adottare misure di tutela o di risanamento senza che tali misure possano far insorgere diritti di disdetta o diritti secondo l’art. 27 LBCR. In questo modo deve essere garantita la continuità dei rapporti contrattuali anche in una situazione di stress, segnatamente un risanamento (cfr. il messaggio relativo a l’art. 30a OBCR104).
I contratti da cui insorgono diritti di disdetta o diritti in conformità all’art. 27 LBCR vengono, in particolare nell’ambito internazionale, spesso assoggettati al diritto estero e/o prevedono un foro competente estero. Ciò può compromettere l’applicazione di un differimento di tali diritti disposto dalla FINMA, in quanto non è garantito che tale differimento sia riconosciuto
dall’ordinamento giuridico estero, dal foro competente estero o dall’autorità estera competente. Per questa ragione, a livello internazionale sono stati apportati adeguamenti contrattuali (p. es. ISDA 2014 Resolution Stay Protocol [di seguito Protocollo ISDA]), mediante il cui re-
99 RS 641.10
100 RS 641.711
101 RS 642.211
102 RS 822.112
103 RS 952.02
104 FF 2014 6445, pag. 6565 segg.