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Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 44 pagine
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c. disporre esami;
d. accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.
3Le autorità competenti possono ordinare, a spese dell’operatore economico o dell’importatore privato interessato, una verifica tecnica dell’imbarcazione sportiva, dell’imbarcazione sportiva parzialmente completata, di quella sottoposta a una trasformazione rilevante o del componente, se:
a. l’operatore economico o l’importatore privato interessato non fornisce la documentazione richiesta entro il termine fissato dall’autorità competente o fornisce una documentazione incompleta;
b. vi sono dubbi che un’imbarcazione sportiva, un’imbarcazione sportiva parzialmente completata o un componente non corrisponda alla documentazione inoltrata;
c. un’imbarcazione sportiva, un’imbarcazione sportiva parzialmente completata, un’imbarcazione sportiva sottoposta a una trasformazione rilevante o un componente non è conforme alle prescrizioni vigenti, sebbene la documentazione inoltrata sia corretta.
4Se dal controllo o dall’ispezione risulta che le prescrizioni della presente ordinanza sono violate, le autorità competenti dispongono misure secondo l’articolo 10 capoversi 2–5 della legge federale del 12 giugno 200916 sulla sicurezza dei prodotti.
5Prima di ordinare la verifica di cui al capoverso 4 o le misure di cui al capoverso 5, le autorità competenti danno l’opportunità di pronunciarsi all’operatore economico o all’importatore privato interessato.
Art. 149 cpv. 2
2I membri dell’equipaggio devono avere un’età di almeno 16 anni. Uno di essi deve essere capace di sostituire temporaneamente il conduttore e conoscere i comandi dell’impianto delle macchine.
Art. 153 cpv. 2 lett. c
2Sempreché non siano utilizzati a scopo professionale, sono esonerati dall’obbligo di assicurazione i seguenti natanti:
c. battelli a vela non motorizzati con una superficie velica uguale o inferiore a 15 m2.
Art. 155 cpv. 5 lett. c
5L’assicurazione minima per ciascun sinistro ammonta a 750 000 franchi:
c. per i battelli a vela, utilizzati a scopo professionale e non motorizzati, con una superficie velica uguale o inferiore a 15 m2;
16 RS 930.11