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Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 44 pagine
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Art. 148j Dichiarazione di conformità
1Chiunque immette in commercio, mette a disposizione sul mercato o mette in servizio un’imbarcazione sportiva o un componente, deve presentare una dichiarazione di conformità giusta l’articolo 15 capoversi 1-4 e l’allegato IV ivi menzionato della direttiva UE14 sulle imbarcazioni da diporto.
2Chiunque immette in commercio o mette a disposizione sul mercato un’imbarcazione sportiva parzialmente completata deve allegare soltanto una dichiarazione giusta l’articolo 15 capoverso 5 e l’allegato III ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto.
3La dichiarazione giusta l’articolo 15 capoverso 5 e l’allegato III ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto come pure la dichiarazione di conformità giusta l’articolo 15 capoversi 1-4 e l’allegato IV ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l’autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.
Art. 148k Documentazione tecnica
La documentazione tecnica di cui agli articoli 7 capoverso 2 e 25 nonché all’allegato IX ivi menzionato della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto15 o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l’autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.
Art. 148l Vigilanza del mercato
1Per le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i componenti che sono stati immessi in commercio, messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, le autorità competenti possono effettuare controlli anche al di fuori delle scadenze per le ispezioni periodiche prescritte dall’articolo 101. I controlli garantiscono che tali prodotti ottemperino alle prescrizioni della presente ordinanza. A questo scopo vengono effettuati controlli a campione e si verificano indizi motivati secondo i quali le prescrizioni della presente ordinanza non sono rispettate.
2Nel quadro della vigilanza del mercato, ai fini della prova della conformità di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni sportive parzialmente completate, di quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o di componenti, le autorità competenti sono autorizzate a:
a. richiedere all’operatore economico o all’importatore privato interessato la documentazione e le informazioni necessarie per comprovare la conformità;
b. prelevare campioni;
14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.
15 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.