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Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 44 pagine

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d è il diametro interno dei tubi di sentina e va calcolato secondo la formula seguente:

d  2  L BH  25 mm

dove:

L è la lunghezza massima del natante o dell’impianto di galleggiante senza

rimorchi in m;

B è la larghezza del natante o dell’impianto di galleggiante all’ordinata in m;

H è la più piccola altezza di costruzione del natante o dell’impianto di galleg-

giante in m.

Art. 148 cpv. 1 e 5

1Per la costruzione e l’attrezzatura dei battelli per passeggeri si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 14 marzo 1994 sulla costruzione dei battelli.

5Le imprese che gestiscono battelli per il trasporto di merci, di cui al capoverso 4, devono disporre di un piano d’emergenza per garantire che in caso di evento su un battello le persone a bordo possano essere portate tempestivamente in salvo. Se per attuarlo sono necessari servizi d’intervento, il piano d’emergenza deve essere convenuto con tali servizi.

Art. 148g Immissione in commercio di imbarcazioni sportive, di imbarcazioni

sportive parzialmente completate o trasformate e di componenti

1Le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i loro componenti possono essere immessi in commercio, messi a disposizione sul mercato o messi in servizio soltanto se è stata eseguita una valutazione della conformità secondo l’articolo 148h e gli operatori economici coinvolti adempiono i propri obblighi secondo le seguenti disposizioni della direttiva UE9 sulle imbarcazioni da diporto:

a. articolo 4 e l’allegato I ivi menzionato,

b. articoli 7–10 e 12, e

c. articolo 25 e l’allegato IX ivi menzionato,

2L’obbligo di apporre la marcatura CE non viene applicato. Se è già stata apposta conformemente alle prescrizioni dell’UE, la marcatura CE può essere mantenuta.

3D’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia, l’UFT determina le norme tecniche atte a concretizzare i requisiti essenziali relativi alla progettazione e alla costruzione di imbarcazioni sportive nonché alle emissioni acustiche per le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o per i loro componenti. Fa pubblicare tali norme tecniche sul Foglio federale con il titolo e l’indirizzo per l’ordinazione.

4Se le imbarcazioni sportive, le imbarcazioni sportive parzialmente completate e quelle sottoposte a una trasformazione rilevante o i loro componenti sono costruiti

9 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.