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Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 44 pagine
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Art. 166c Disposizioni transitorie relative alla modifica del ........
1Le imprese che gestiscono battelli per il trasporto di merci di cui all’articolo 148 capoverso 4, devono predisporre il piano d’emergenza secondo l’articolo 148 capoverso 5 entro tre anni dall’entrata in vigore della modifica del ......... .
2I natanti immatricolati sui quali il posizionamento dei fanali soddisfa il diritto previgente possono restare in esercizio.
3I natanti immatricolati sui quali il rumore in esercizio soddisfa il diritto previgente possono restare in esercizio.
4Le dichiarazioni di conformità di imbarcazioni sportive immatricolate che sono state rilasciate in base alla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 199417, rimangono valide finché l’imbarcazione sportiva non viene sottoposta a trasformazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera d numero 5.
5Le imbarcazioni sportive che in vista della loro distribuzione o del loro uso in Svizzera sono state immesse in commercio prima del 18 gennaio 2017 e che dispongono di una dichiarazione di conformità rilasciata in base alla direttiva 94/25/CE, possono continuare a essere immatricolate, sempreché dal collaudo ufficiale di cui all’articolo 100 risulti che soddisfano le prescrizioni costruttive della presente ordinanza e che adempiono le altre condizioni per il rilascio della licenza di navigazione di cui all’articolo 96.
6Le imbarcazioni da diporto immatricolate che non sono attrezzate con agenti estinguenti per la lotta contro gli incendi di cui all’articolo 141, devono essere adeguate alle disposizioni dell’articolo 141 entro il ..... (3 anni dopo l’entrata in vigore delle presenti modifiche).
II
1L’allegato 1 è sostituito da un nuovo allegato qui annesso.
2Il precedente allegato 1 è ora l’allegato 1a.
3Gli allegati 1a, 2-5, 7, 9, 10, 15, 19, 32 e 33 sono modificati secondo la versione qui annessa.
4Gli allegati 20-26, 26a e 27-31 sono abrogati.
III
La presente modifica entra in vigore il ................ 2016.
17 Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto, GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15; modificata da ultimo dalla direttiva 2003/44/CE, GU L 2014 del 26.8.2003, pag. 18.