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Consultazione 2015/8: Modifica dell'O sulla navigazione interna (ONI) e revisione totale dell'O sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere (OGMot) · 44 pagine
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secondo le norme tecniche di cui al capoverso 2, si presuppone che i requisiti di sicurezza essenziali siano adempiuti.
5Se queste norme non sono applicate o sono applicate soltanto in parte, la persona che immette in commercio l’imbarcazione deve poter comprovare che i requisiti di sicurezza essenziali sono adempiuti in altro modo.
6La documentazione o le informazioni necessarie per la sua valutazione devono essere fornite alle autorità competenti in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Per la documentazione in inglese, l’autorità competente può richiedere la traduzione parziale o totale in una lingua ufficiale svizzera.
Art. 148h Valutazione della conformità
1Ai fini della valutazione della conformità si applicano:
a. gli articoli 19–24 e gli allegati V–VIII ivi menzionati della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto10; e
b. l’allegato II della decisione n. 768/2008/CE11 menzionato negli articoli 20– 24 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto.
2Se un organismo di valutazione della conformità è coinvolto nella valutazione della conformità, occorre apporre il suo numero di identificazione sull’imbarcazione sportiva o sul componente.
Art. 148i Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità
1I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità a cui occorre far ricorso per la valutazione della conformità secondo le prescrizioni pertinenti della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto12 devono, per il relativo settore specifico:
a. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 199613 sull’accreditamento e sulla designazione;
b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale; oppure
c. essere autorizzati in altro modo dal diritto federale.
2Le valutazioni della conformità di organismi notificati giusta l’articolo 26 della direttiva UE sulle imbarcazioni da diporto vengono riconosciute.
10Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.
11Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,
relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio, versione della GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.
12Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 2 cpv. 1 lett. a n. 15.