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Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 23 pagine
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O sul registro LPMed 811.117.3
c. la data del decesso.
2 L’UFSP archivia i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 4 in un settore sicuro, separato dal rimanente registro delle professioni mediche.
3 L’UFSP elimina e cancella le iscrizioni nel registro secondo le disposizioni dell’articolo 54 LPMed.
Art. 5 Organizzazioni di perfezionamento
1 Le organizzazioni responsabili del perfezionamento delle professioni mediche universitarie (organizzazioni di perfezionamento) iscrivono nel registro delle professioni mediche i titoli federali di perfezionamento secondo gli allegati 1–3a dell’ordinanza del 27 giugno 20074 sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie con data e luogo di rilascio del titolo di perfezionamento.
2 L’organizzazione responsabile del perfezionamento dei medici è responsabile per l’iscrizione:
a. delle qualifiche di perfezionamento di diritto privato necessarie per fatturare prestazioni secondo la legge federale del 18 marzo 19945 sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni; e
b. della data di rilascio di tali qualifiche secondo l’allegato 2.
3 Le organizzazioni di perfezionamento possono iscrivere a titolo facoltativo nel registro delle professioni mediche altre qualifiche di perfezionamento di diritto privato.
Art. 6 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) iscrive nel registro delle professioni mediche gli attestati di capacità di «veterinario ufficiale dirigente» e di «veterinario ufficiale» secondo l’articolo 1 lettere b e c dell’ordinanza del 16 novembre 20116 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico.
Art. 7 Cantoni
1 Le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni mediche i seguenti dati concernenti l’esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale:
a. il Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della professione;
b. la base legale in virtù della quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della professione;