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Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 23 pagine

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O sul registro LPMed 811.117.3

Art. 14 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alla

persona interessata che esercita una professione medica

1 Ciascuna persona che esercita una professione medica iscritta nel registro delle professioni mediche può chiedere all’UFSP informazioni sui dati degni di particolare protezione che la riguardano presentando una domanda scritta secondo l’articolo 7 capoverso 4.

2 Se vuole presentare la domanda elettronicamente, deve chiedere all’UFSP un nome utente e una password.

3 L’UFSP comunica alla persona interessata che esercita una professione medica i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 7 capoverso 4 che la riguardano mediante un collegamento securizzato.

Art. 15 Modifica dei dati

1 I fornitori di dati sono responsabili della modifica dei dati che iscrivono nel registro delle professioni mediche in virtù degli articoli 3–8.

2 I fornitori di dati devono verificare la correttezza delle domande di modifica formulate da terzi.

3 Tutte le modifiche sono messe a verbale.

Art. 16 Domanda di rettifica da parte delle persone interessate che esercitano

una professione medica

1 Ciascuna persona che esercita una professione medica iscritta nel registro delle professioni mediche può presentare una domanda di rettifica dei dati che la riguardano.

2 Se vuole presentare la domanda elettronicamente, deve chiedere all’UFSP un nome utente e una password.

Sezione 4: Costi ed emolumenti

Art. 17 Ripartizione dei costi e requisiti tecnici

1 L’UFSP assicura la programmazione, la gestione come pure l’ulteriore sviluppo del registro delle professioni mediche.

2 Sostiene i costi non coperti da emolumenti.

3 I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia tecnica, che è a disposizione per l’iscrizione dei dati, sono a carico dei fornitori di dati autorizzati.

4 I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia standard di cui all’articolo 11 sono a carico dei fornitori di dati autorizzati e degli utenti.