Progetto

Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 23 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

O sul registro LPMed 811.117.3

b. la data dell’annuncio nonché la data di inizio e fine delle prestazioni;

c. l’indicazione se i fornitori di prestazioni hanno esaurito i 90 giorni nel corrispondente anno civile;

d. le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere f–m e capoverso 4 lettere c–g.

4 Esse comunicano all’UFSP senza indugio i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

a. le restrizioni soppresse con la data della soppressione;

b. i motivi del rifiuto dell’autorizzazione o della sua revoca;

c. gli avvertimenti con motivo e data della decisione;

d. gli ammonimenti con motivo e data della decisione;

e. la comminazione di multe con motivo e data della decisione e l’importo delle stesse;

f. divieti temporanei al libero esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, con motivo e data di inizio e fine;

g. divieti definitivi al libero esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, con motivo e data;

h. le misure disciplinari fondate sul diritto cantonale secondo l’articolo 52 capoverso 1 lettera b LPMed che ordinano nei confronti di persone che esercitano una professione medica soggette alla LPMed, con data e motivo della decisione.

5 Esse comunicano all’UFSP senza indugio la data del decesso di una persona che esercita una professione medica.

Art. 8 Ufficio federale di statistica

L’Ufficio federale di statistica (UST) iscrive il numero d’identificazione delle imprese (IDI) nel registro delle professioni mediche.

Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati

Art. 9 Qualità dei dati

1 I fornitori di dati provvedono affinché il trattamento dei dati nel loro settore di competenza avvenga conformemente alle disposizioni vigenti.

2 Provvedono in particolare affinché siano iscritti nel registro delle professioni mediche o comunicati al servizio competente soltanto dati esatti e completi.

Art. 10 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico

1 I dati accessibili al pubblico sono accessibili via Internet o su richiesta.