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Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 23 pagine
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O sul registro LPMed 811.117.3
b. la data dell’annuncio nonché la data di inizio e fine delle prestazioni;
c. l’indicazione se i fornitori di prestazioni hanno esaurito i 90 giorni nel corrispondente anno civile;
d. le indicazioni di cui al capoverso 1 lettere f–m e capoverso 4 lettere c–g.
4 Esse comunicano all’UFSP senza indugio i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
a. le restrizioni soppresse con la data della soppressione;
b. i motivi del rifiuto dell’autorizzazione o della sua revoca;
c. gli avvertimenti con motivo e data della decisione;
d. gli ammonimenti con motivo e data della decisione;
e. la comminazione di multe con motivo e data della decisione e l’importo delle stesse;
f. divieti temporanei al libero esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, con motivo e data di inizio e fine;
g. divieti definitivi al libero esercizio della professione nel settore privato sotto la propria responsabilità professionale, con motivo e data;
h. le misure disciplinari fondate sul diritto cantonale secondo l’articolo 52 capoverso 1 lettera b LPMed che ordinano nei confronti di persone che esercitano una professione medica soggette alla LPMed, con data e motivo della decisione.
5 Esse comunicano all’UFSP senza indugio la data del decesso di una persona che esercita una professione medica.
Art. 8 Ufficio federale di statistica
L’Ufficio federale di statistica (UST) iscrive il numero d’identificazione delle imprese (IDI) nel registro delle professioni mediche.
Sezione 3: Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati
Art. 9 Qualità dei dati
1 I fornitori di dati provvedono affinché il trattamento dei dati nel loro settore di competenza avvenga conformemente alle disposizioni vigenti.
2 Provvedono in particolare affinché siano iscritti nel registro delle professioni mediche o comunicati al servizio competente soltanto dati esatti e completi.
Art. 10 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico
1 I dati accessibili al pubblico sono accessibili via Internet o su richiesta.