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Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 23 pagine
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811.117.3 Professioni mediche
c. uno dei due stati dell’autorizzazione con la data della corrispondente decisione;
1. concessa;
2. nessuna autorizzazione;
d. l’indicazione se la persona esercita una professione medica attivamente o meno, con la data della modifica dell’attività;
e. la data di un eventuale termine di scadenza dell’autorizzazione all’esercizio della professione;
f. il nome dello studio medico o dell’azienda e i relativi indirizzi, numeri di telefono, numeri di fax e indirizzi elettronici;
g. l’indicazione se una persona che esercita una professione medica di medicina umana, medicina dentaria, farmacia o chiropratica è autorizzata o no a fatturare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
h l’indicazione se una persona che esercita una professione medica è autorizzata a dispensare direttamente medicamenti secondo il diritto cantonale;
i eventuali osservazioni relative alla dispensazione diretta conformemente alla lettera h;
j l’indicazione se una persona che esercita una professione medica è autorizzata a dispensare direttamente secondo l’articolo 66 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 maggio 20117sul controllo degli stupefacenti (OCStup);
k eventuali osservazioni relative alla dispensazione diretta conformemente alla lettera j;
l la portata dell’autorizzazione a utilizzare sostanze stupefacenti secondo l’articolo 75 capoverso 1 OCStup;
m eventuali osservazioni in merito all’utilizzazione di sostanze stupefacenti conformemente alla lettera l;
n. eventuali restrizioni tecniche, temporali o geografiche o oneri e relativa descrizione con data ed eventuale termine di scadenza delle restrizioni o degli oneri;
o il rifiuto dell’autorizzazione o la sua revoca con la data della decisione.
2 Le autorità cantonali competenti possono iscrivere nel registro anche i dati di cui al capoverso 1 concernenti le persone che esercitano una professione medica soggette ad autorizzazione in virtù della legislazione cantonale.
3 Esse iscrivono nel registro i seguenti dati concernenti i fornitori di prestazioni che sono autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni secondo l’articolo 35 capoversi 1 e 2 LPMed:
a. annunci di fornitori di prestazioni di cui all’art. 35 LPMed;