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Consultazione 2015/83: Entrata in vigore della seconda parte delle modifiche del 20 marzo 2015 della LPMed e i connessi adeguamenti di alcune ordinanze · 23 pagine

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811.117.3 Professioni mediche

2 I dati che sono accessibili al pubblico solo su richiesta sono contrassegnati come tali nell’allegato 1.

Art. 11 Accesso tramite un’interfaccia standard

1 L’UFSP consente l’accesso ai dati accessibili al pubblico tramite un’interfaccia standard ai seguenti utenti:

a. fornitori di dati di cui agli articoli 3–8;

b. servizi pubblici e privati incaricati dell’adempimento di compiti legali oppure che possono dimostrare di adempiere un compito d’interesse pubblico corrispondente allo scopo del registro delle professioni mediche.

2 I fornitori di dati hanno accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano le professioni mediche nel loro settore di compiti e necessari all’adempimento dei loro compiti nell’ambito della LPMed.

3 I servizi pubblici e privati ottengono l’accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano le professioni mediche nel loro settore di compiti e necessari all’adempimento dei loro compiti. L’accesso viene autorizzato solo su richiesta scritta e contro versamento di un emolumento.

4 L’UFSP pubblica in Internet un elenco dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b autorizzati ad accedere ai dati tramite l’interfaccia standard.

Art. 12 Utilizzo dei dati a scopi statistici e di ricerca

1 L’UFSP mette a disposizione gratuitamente ai seguenti servizi i dati del registro delle professioni mediche che sono accessibili al pubblico:

a. all’UST: a scopi statistici;

b. ai servizi pubblici e privati in forma anonimizzata: a scopi di ricerca, purché sia dimostrato che il progetto di ricerca è di interesse pubblico e purché i dati siano necessari per il progetto di ricerca.

2 L’UFSP mette a disposizione i dati all’UST ogni anno, ai servizi di cui al capoverso 1 lettera b solo su richiesta scritta.

Art. 13 Comunicazione alle autorità competenti di dati personali degni di

particolare protezione

1 La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 53 capoverso 2 LPMed deve essere presentata elettronicamente all’interno del registro delle professioni mediche.

2 La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 53 capoverso 2bis LPMed può essere presentata in forma cartacea o per via elettronica.

3 L’UFSP comunica alle autorità competenti che ne hanno fatto richiesta i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 7 capoverso 4 mediante un collegamento securizzato.