Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002
paquet législatif LEtr [ID: 240451]
2.5 Disposizione della legge sui lavoratori distaccati
Art. 2 cpv. 3
L’articolo 2 capoverso 3 è abrogato e sostituito dal nuovo articolo 2a capoverso 2.
Art. 2a (nuovo)
Secondo il capoverso 1, il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore le spese legate al lavoro distaccato, quali quelle per il viaggio, il vitto e l’alloggio.
Il capoverso 2 sostituisce il vigente articolo 2 capoverso 3 LDist. Il nuovo tenore non porta a una nuova delimitazione tra componenti del salario e rimborso delle spese. Il capoverso 2 sancisce che il rimborso delle spese legate al lavoro distaccato non è considerato componente del salario. È importante stabilire questa delimitazione nella legge, in quanto essa stabilisce nel contempo che le altre indennità per il lavoro distaccato, che non servono a rimborsare le spese, sono considerate componenti del salario.
Per garantire il rispetto del salario minimo, l’obbligo di rimborsare le spese si fonda attualmente sull’articolo 2 capoverso 3 LDist. Per evitare incertezze, l’avamprogetto sancisce esplicitamente nella LDist l’obbligo di rimborsare le spese. Inoltre l’avamprogetto prevede di conferire al Consiglio federale la competenza di limitarne la durata per il lavoro distaccato di lunga durata (n. 1.2.5). Le disposizioni sull’obbligo di rimborsare le spese previste dalla LStr (art. 22 cpv. 2–4 AP-LStr) e dalla LDist sono identiche e saranno precisate contemporaneamente nelle rispettive ordinanze.