Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine

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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002

paquet législatif LEtr [ID: 240451]devono ancora essere messe a disposizione in forma cartacea. Ne risulta un inutile

rallentamento dei processi di lavoro (art. 7b cpv. 1 lett. a AP-LSISA).

Per i settori coinvolti nella procedura d’asilo valgono i punti già menzionati per le fotografie (art. 7b cpv. 1 lett. a AP-LSISA).

Art. 8a (nuovo)

Con l’articolo 8a AP-LSISA l’avamprogetto introduce una disposizione che permette di indicare chiaramente i dati del SIMIC trasmessi automaticamente al sistema d’informazione per il sostegno del ritorno di cui all’articolo 109f AP-LStr.

2.4 Disposizioni della legge sull’assicurazione per la vecchiaia e

per i superstiti

Art. 50a cpv. 1 lett. e n. 8

L’articolo 97 capoverso 2 LStr prevede l’obbligo di fornire, su richiesta, alle autorità cantonali competenti in materia di stranieri le informazioni e i dati necessari per l’applicazione della LStr.

La LAVS, da parte sua, prevede che le autorità competenti in materia di assicurazioni sociali comunichino dati personali alle autorità competenti in materia di stranieri soltanto se la persona interessata ha dato il suo consenso scritto (art. 50a cpv. 4 LAVS). Secondo la dottrina vigente85 sono determinanti le norme sulla protezione dei dati delle leggi sulle assicurazioni sociali. L’articolo 50a LAVS è pertanto una disposizione speciale rispetto all’articolo 97 capoverso 2 LStr. Di conseguenza, le disposizioni sulla comunicazione dei dati delle leggi sulle assicurazioni sociali, in particolare quelle della LAVS, prevalgono sull’articolo 97 capoverso 2 LStr. Inoltre, l’elenco dell’articolo 50a capoverso 1 lettera e LAVS dei servizi che nel singolo caso possono ricevere dati su domanda scritta e motivata non menziona le autorità cantonali in materia di stranieri e la SEM.

Per rimediare al problema, è necessaria una modifica della LAVS che consenta alle autorità competenti in materia di stranieri di avere accesso ai dati relativi al versamento di rendite AVS e AI nonché di prestazioni complementari (cfr. n. 1.2.16). Quanto alla comunicazione dei dati relativi al versamento di prestazioni complementari, l’articolo 26 della legge federale del 6 ottobre 200686 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) rinvia all’articolo 50a della LAVS. Il progetto di modifica della LPC, avviato nel quadro del progetto di modifica della LStr per combattere gli abusi connessi all’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), prevede l’introduzione di un nuovo articolo 26bis LPC che permette lo scambio automatico di dati. Tuttavia tale modifica non entrerà probabilmente in vigore prima del 2017.

L’integrazione dell’articolo 50a capoverso 1 lettera e LAVS permetterà pertanto, nel singolo caso e su domanda scritta e motivata delle competenti autorità in materia di stranieri (SEM e autorità cantonali), uno scambio dei dati relativi alle rendite secondo la LAVS, della LAI e della LPC.

85 Mund, Claudia, Kommentar zu Art. 97 AuG, in: Caroni/Gächter/Thurnherr (a c. di), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Bern, 2010, n. marg. 8–12 (in particolare 12). Si veda anche la perizia del Prof. Dr. iur. Kurt Pärli, professore all’Università di San Gallo e alla Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo, «Datenschutz und Datenaustausch in der IIZ», novembre 2012 /nuova versione riveduta gen./feb. 2013, pag. 44, n. marg. 183, (perizia su incarico della SECO). Cfr. anche il messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327 (3438).

86 RS 831.30