Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/93: Adattamenti della legge federale sugli stranieri (LStr) (Norme procedurali e sistemi informativi) · 46 pagine

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N° Référence: COO.2180.104.7.67606 / 462/2014/00002

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L’articolo 57a LStr concretizza le disposizioni della LFCo sulla garanzia della qualità nel settore dell’integrazione.

1.2.5 Spese legate al soggiorno in Svizzera di lavoratori distaccati (art. 22 titolo, cpv. 2-4 AP-LStr e art. 2a AP-LDist)

Un altro argomento importante affrontato dalla presente revisione è quello dei lavoratori distaccati in Svizzera e del rimborso delle loro spese da parte del datore di lavoro. Il lavoro distaccato è disciplinato nella LDist e nella LStr.

In virtù dell’applicazione per analogia dell’articolo 327a del Codice delle obbligazioni (CO)23, che vale per i rapporti di lavoro in Svizzera, e della prassi pluriennale, l’obbligo di rimborsare le spese fa parte delle condizioni di salario e di lavoro da rispettare nell’ambito dei trasferimenti per motivi aziendali o prestazioni transfrontaliere.

La LDist non disciplina esplicitamente l’obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese e neppure la LStr contiene disposizioni precise in merito. Nel contempo differiscono i requisiti delle due leggi per quanto riguarda le condizioni salariali e lavorative da rispettare. L’articolo 2 della LDist disciplina le condizioni salariali e lavorative minime che devono essere rispettate nell’ambito del lavoro distaccato. Si tratta di condizioni salariali e lavorative minime previste in leggi federali, ordinanze del Consiglio federale, contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale e contratti di lavoro normali ai sensi dell’articolo 360a CO (art. 2 cpv. 1 LDist). La LStr, invece, prescrive, nel caso di trasferimenti per motivi aziendali o prestazioni transfrontaliere, il rispetto delle condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStr). Per disciplinare in modo uniforme per tutti i tipi di lavoro distaccato l’obbligo di rimborsare le spese e garantire la certezza del diritto, è necessario adeguare sia la LDist che la LStr.

Inoltre, l’avamprogetto conferisce al Consiglio federale la competenza di limitare la durata dell’obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese nel caso di lavoro distaccato di lunga durata.

Da alcuni anni gli ambienti economici e alcuni interventi politici chiedono di limitare l’obbligo di rimborsare le spese dei lavoratori distaccati in funzione della durata del lavoro distaccato. La questione è stata di recente tematizzata dalla mozione Markwalder (15.3263)24, che il Consiglio federale ha respinto non essendo d’accordo con alcune richieste dell’autrice. Ha in particolare chiaramente respinto la liberazione dall’obbligo di rimborsare le spese legate al lavoro distaccato di breve durata poiché tale agevolazione sarebbe contraria agli scopi perseguiti con le misure accompagnatorie e penalizzerebbe i lavoratori indigeni. Nella sua risposta, il Consiglio federale osserva tuttavia che, se la prima Camera dovesse accettare la mozione, intende riservarsi la possibilità di sottoporre alla seconda Camera una proposta di modifica tesa a disciplinare l’obbligo di rimborsare le spese per il lavoro distaccato di lunga durata.

Né la LStr né la LDist disciplinano esplicitamente l’obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese dei lavoratori distaccati in Svizzera. Ciononostante tale obbligo è verificato nell’ambito dell’esame del rispetto delle condizioni salariali e lavorative sia nella procedura d’autorizzazione per il lavoro distaccato di lunga durata sia per quello di breve durata soggetto all’obbligo di notifica secondo l’ALC25. Tuttavia, nella prassi la durata dell’obbligo di rimborsare le spese

23 RS 220

24 15.3263 Mozione Christa Markwalder del 19 mar. 2015 «Revisione della legge sui lavoratori distaccati».

25 Accordo del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681