Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/10: L'ordinanza del DFI che stabilisce il contributo per la prevenzione generale delle malattie · 16 pagine
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1 Parte generale
1.1 Fondazione Promozione Salute Svizzera
La Fondazione Promozione Salute Svizzera (qui di seguito: «Fondazione») ha il mandato legale di stimolare, coordinare e valutare misure atte a promuovere la salute e a prevenire le malattie, disciplinato nell’articolo 19 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10).
La Fondazione è organizzata secondo il diritto privato e viene sostenuta dagli assicuratori, in collaborazione con i Cantoni. Il Consiglio di fondazione è inoltre composto di rappresentanti della SUVA (già INSAI), delle professioni mediche e sanitarie, delle cerchie scientifiche, delle organizzazioni specializzate nella prevenzione e di altre organizzazioni (art. 19 cpv. 3).
Articolo 19 Promozione della prevenzione delle malattie1
1Gli assicuratori promuovono la prevenzione delle malattie.
2Essi gestiscono congiuntamente con i Cantoni un’istituzione avente lo scopo di stimolare, coordinare e valutare misure atte a promuovere la salute e a prevenire le malattie. Se l’istituzione non è fondata dagli assicuratori e dai Cantoni, il compito è assunto dalla Confederazione.
3L’organo direttivo dell’istituzione è composto di rappresentanti degli assicuratori, dei Cantoni, dell’INSAI, della Confederazione, dei medici, delle cerchie scientifiche e delle organizzazioni specializzate nella prevenzione.
Le attività della Fondazione sono finanziate principalmente attraverso i contributi delle persone assicurate conformemente alla LAMal. La Fondazione riceve inoltre le entrate derivanti dalla vendita di prodotti e servizi (p. es. marchio di qualità «Friendly Work Space»). Secondo l’articolo 20 capoverso 2 LAMal, il Dipartimento federale dell’interno (DFI), su proposta della Fondazione, stabilisce il contributo che ogni persona assicurata obbligatoriamente deve versare per finanziare le misure atte a promuovere la salute e a prevenire le malattie. Questo contributo è denominato anche «supplemento di premio LAMal».
Dall’introduzione del contributo di cui all’articolo 20 LAMal nel 1996, ciascun assicurato versa 2,40 franchi all’anno alla Fondazione. Nel 2015 il contributo ammontava soltanto allo 0,04 per cento del premio standard (adulti con franchigia di 300 CHF e copertura dell’infortunio). Nel 1996, quando è stato fissato per la prima volta, corrispondeva allo 0,15 per cento del premio standard dell’epoca e da allora non ha subito aumenti o adeguamenti al rincaro.
Articolo 20 Finanziamento; vigilanza1
1 Ogni persona assicurata obbligatoriamente ai sensi della presente legge versa un contributo annuo per la prevenzione generale delle malattie.
2 Il Dipartimento stabilisce il contributo su proposta dell’istituzione. Fa rapporto alle competenti Commissioni delle Camere federali sull’impiego di tale contributo.
3 Esso vigila sull’attività dell’istituzione. I bilanci, i conti e il rapporto d’attività sono presentati per approvazione all’Ufficio federale.
Oggetto
In virtù dell’articolo 20 LAMal, il 10 febbraio 2016 la Fondazione ha proposto di aumentare il supplemento di premio LAMal. Queste risorse aggiuntive consentirebbero di finanziare attività negli ambiti della salute psichica e della promozione della salute in età avanzata dal 2017 e nell’ambito della prevenzione nell’assistenza sanitaria dal 2018.
Con il presente avamprogetto di ordinanza del DFI che stabilisce il contributo per la prevenzione generale delle malattie, il supplemento di premio LAMal aumenterebbe in due tappe e passerebbe dagli attuali 2,40 franchi all’anno per assicurato a 3,60 franchi nel 2017 e a 4,80 franchi dal 2018.
1 https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19940073/index.html (accesso: 13.1.2016)