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Consultazione 2016/16: Revisione delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia) · 7 pagine
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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi RU 2016
2I collaboratori dell’USAV incaricati dell’esecuzione delle disposizioni nell’ambito dell’importazione, del transito e dell’esportazione di animali e prodotti animali hanno accesso ai dati. Essi possono registrare, consultare e trattare tali dati.
Art. 102d Protezione dei dati
L’USAV provvede affinché le disposizioni in materia di protezione dei dati vengano rispettate. L’USAV emana un regolamento d’esercizio per le necessarie misure organizzative e tecniche.
Art. 102e Diritti delle persone interessate
1I diritti delle persone i cui dati vengono trattati nel sistema informatico OITE, in particolare i diritti d’accesso, rettifica e cancellazione, sono disciplinati dalla legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati.
2Per far valere i suoi diritti una persona interessata deve fornire prova della sua identità e presentare una domanda scritta all’USAV.
Art. 102f Rettifica di dati
L’USAV provvede alla rettifica di dati inesatti.
Art. 102g Sicurezza informatica
Le misure volte a garantire la sicurezza informatica sono disciplinate dall’ordinanza del 9 dicembre 20116 sull’informatica nell’Amministrazione federale.
Art. 102h Archiviazione e cancellazione dei dati
1L’archiviazione dei dati è disciplinata dalle prescrizioni della legge del 26 giugno 19987 sull’archiviazione.
2I dati relativi alle autorizzazioni rilasciate vengono cancellati dopo 20 anni dall’ultimo trattamento, i dati relativi alle domande respinte dopo 5 anni dall’ultimo trattamento.
Art. 102i Collegamento con il sistema «e-dec»
Per il confronto elettronico dei dati relativi alle partite importate il sistema informatico OITE può essere collegato con il sistema «e-dec».