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Consultazione 2016/16: Revisione delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia) · 7 pagine
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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi RU 2016
4Se dal confronto dei dati secondo il capoverso 2 emerge che non sono soddisfatte le condizioni di importazione per lettere e pacchi destinati a privati la dichiarazione doganale viene respinta dal sistema «e-dec».
Art. 82 cpv. 1 e 2
1Se per via navale sul Reno o in aeroporti privi di un posto d’ispezione frontaliero autorizzato l’ufficio doganale riscontra partite soggette al controllo veterinario di confine le trattiene e informa l’autorità competente del Cantone in cui si trova l’ufficio doganale.
2Abrogato
Art. 101a Collegamento con il sistema «e-dec»
Per il confronto elettronico dei dati relativi alle partite importate TRACES può essere collegato con il sistema «e-dec».
Titolo dopo l’art. 102
Sezione 4: Sistema informatico OITE
Art. 102a Gestione e scopo
1L’USAV provvede alla gestione del sistema informatico OITE.
2Il sistema informatico OITE serve all’USAV per trattare i dati di cui necessita per lo svolgimento delle procedure di autorizzazione nell’ambito dell’importazione e dell’esportazione di animali e prodotti animali e per l’amministrazione di tali autorizzazioni.
Art. 102b Contenuto
1Il sistema informatico OITE contiene i seguenti dati in relazione all’importazione di animali e prodotti animali di cui alla presente ordinanza:
a. domande di autorizzazione pendenti:
1. indicazioni sull’importatore;
2. indicazioni sull’azienda di provenienza e di destinazione;
3. indicazioni sui mezzi di trasporto e il percorso;
4. indicazioni sulla partita;
5. indicazioni su scopo di utilizzo, conservazione ed eliminazione;
6. allegati alle domande di autorizzazione.
b. autorizzazioni rilasciate e domande respinte.
Art. 102c Trattamento dei dati
1L’USAV registra i dati nel sistema informatico OITE.