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Consultazione 2016/16: Revisione delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia) · 7 pagine
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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi RU 2016
Art. 24a Dichiarazione doganale
1Nella dichiarazione doganale delle partite per le quali secondo l’articolo 15 capoverso 1 è prescritto un controllo veterinario di confine la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare, dopo il rilascio da parte di un posto d’ispezione frontaliero autorizzato, il numero del DVCE oppure dell’autorizzazione dell’USAV (art. 12).
2Nella dichiarazione doganale di lettere e pacchi contenenti prodotti animali e destinati a privati secondo l’articolo 14 la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve indicare il numero di autorizzazione generale. L’USAV pubblica in Internet il numero di autorizzazione generale.
Art. 28 cpv. 1 lett. b
1I seguenti documenti di accompagnamento devono essere acclusi alla partita fino all’azienda di destinazione:
b. in caso di partite introdotte solo temporaneamente nel territorio d’importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia: copie autenticate dei certificati sanitari.
Art. 34 lett. b
Oltre ad adempiere agli altri obblighi stabiliti nella presente ordinanza, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve:
b. trasmettere le istruzioni del servizio veterinario di confine all’impresa di spedizione o all’importatore;
Art. 54
Abrogato
Art. 59 cpv. 4
4I certificati sanitari sono conservati presso il servizio veterinario di confine. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ne riceve una copia autenticata:
a. in caso di partite introdotte solo temporaneamente nel territorio d’importazione oppure fatte transitare verso uno Stato membro dell’UE, l’Islanda o la Norvegia;
b. in caso di partite introdotte permanentemente nel territorio d’importazione: su richiesta.
Art. 59a Controlli effettuati dall’ufficio doganale
1In caso di partite importate gli uffici doganali ai posti d’ispezione frontalieri autorizzati controllano se il controllo veterinario di confine prescritto è stato effettuato:
a. in caso di partite non notificate tramite il sistema «e-dec»;