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Consultazione 2016/16: Revisione delle ordinanze nell'ambito dell'importazione, del transito e dell'esportazione di animali e prodotti animali (ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi; ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia) · 7 pagine
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Ordinanza concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi RU 2016
b. in caso di partite il cui trasporto deve proseguire e che devono essere notificate a un altro ufficio doganale.
2Le partite importate contenenti prodotti animali soggetti a oneri particolari secondo l’articolo 8 vengono rilasciate dall’ufficio doganale imponendo all’azienda di destinazione, conformemente all’articolo 29 capoverso 1, l’onere di notificare l’arrivo della partita entro tre giorni lavorativi dal rilascio della partita da parte del posto d’ispezione frontaliero.
3In caso di partite in transito gli uffici doganali ai posti d’ispezione frontalieri autorizzati controllano in funzione dei rischi se il controllo veterinario di confine prescritto è stato effettuato.
Art. 62 Transito verso Paesi terzi
1In caso di partite soggette al controllo veterinario di confine destinate al transito verso Paesi terzi, il servizio veterinario di confine effettua a campione controlli documentali e controlli d’identità.
2In caso di partite il cui trasporto dall’aeroporto prosegue per via terrestre, il servizio veterinario di confine effettua un controllo documentale, un controllo d’identità e un controllo fisico.
Inserimento dopo il titolo della sezione 3
Art. 79a Confronto dei dati al momento della dichiarazione doganale tramite
il sistema «e-dec» e misure
1Al momento della dichiarazione doganale di partite importate tramite il sistema «edec» viene effettuato un confronto elettronico con i dati contenuti in TRACES e nel sistema informatico OITE. Con il confronto dei dati si verifica:
a. in caso di partite notificate con un DVCE: se esiste un rilascio da parte di un posto d’ispezione frontaliero autorizzato;
b. in caso di partite notificate con un’autorizzazione dell’USAV: se esiste l’autorizzazione.
2Al momento della dichiarazione doganale di lettere e pacchi contenenti prodotti animali e destinati a privati tramite il sistema «e-dec», attraverso il confronto elettronico dei dati inseriti viene verificato se la partita soddisfa i requisiti per l’importazione destinata al consumo privato.
3Se dal confronto dei dati secondo il capoverso 1 emerge che non esiste un rilascio da parte di un posto d’ispezione frontaliero oppure non esiste un’autorizzazione:
a. la dichiarazione doganale viene respinta dal sistema «e-dec» se la partita deve essere importata per via aerea;
b. viene effettuata automaticamente una notifica all’autorità cantonale competente nel luogo dell’azienda di destinazione se la partita viene importata per via terrestre oppure per via navale sul Reno.