Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/17: Modifica di ordinanze nel settore veterinario · 3 pagine
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Art. 34a
L’obiettivo è evitare stalle per polli troppo piccole e basse. Le misure sono già disponibili nel manuale di controllo per galline ovaiole, pollastrelle e animali riproduttori. Nell’ambito della procedura di autorizzazione, per i cavalletti è possibile prevedere deroghe ai requisiti minimi (art. 82 cpv. 5 OPAn).
2. Ordinanza dell’USAV concernente la protezione degli animali nella macella-
zione
Allegato 1
Secondo gli esperti per l’efficacia dello stordimento non è necessariamente determinante la lunghezza del proiettile captivo, bensì soprattutto la pressione della carica propulsiva nell’apertura della calotta cranica. Per questo motivo anche le usuali pistole sul mercato europeo impiegate per lo stordimento dei bovini sono lunghe 8 cm.
Allegato 6
Titolo: uno studio della Facoltà Vetsuisse dell’Università di Berna finanziato dall’USAV ha dimostrato che le pistole a proiettile captivo con proiettile di 12 cm di lunghezza disponibili finora in commercio non sono sempre sufficienti a stordire in maniera sicura tori di grossa taglia di peso superiore a 800 kg e bufali. Per questo motivo è stata messa a punto una pistola a proiettile libero che va puntata direttamente sulla testa del bovino di grossa taglia in modo da garantire uno stordimento sicuro e mirato. Tale pistola esiste come prototipo e sarà a breve disponibile in commercio. Viene per questo indicata già da ora come una buona alternativa ai colpi di pistola e di fucile.
N. 1.4 lett. b e c: a causa delle peculiarità anatomiche del cranio dei bufali e dei bovini di grossa taglia, è necessario puntare l’arma non direttamente al centro della calotta cranica dell’animale. Appoggiandola un dito accanto alla linea mediana si facilita la penetrazione del proiettile nel cervello.
N. 1.5: gli animali devono essere macellati soltanto nei macelli autorizzati (art. 16 cpv. 1 LDerr). Secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera a LDerr il Consiglio federale disciplina, tra le altre cose, le eccezioni per le macellazioni occasionali. Secondo l’OMCC, al di fuori dei macelli autorizzati sono ammesse soltanto le macellazioni occasionali di volatili da cortile, conigli domestici e ratiti (art. 11 cpv. 2 lett. b). Pertanto, la macellazione di bovini (ed eventualmente altre specie animali) non è autorizzata per motivi di diritto di rango superiore e questo numero deve essere quindi abrogato.
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