Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 46 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 27Fedlex · Rapporto sui risultati

sene Behandlungsmethode verfügbar ist oder das Arzneimittel wissenschaftlich nac hgewiesen einen grossen Zusatznutzen, entsprechend grösserer Wirksamkeit und/oder weniger Nebenwirkungen gegenüber einer Alternative hat oder wenn eine Alternative im Einzelfall, medizinisch begründet, nicht in Frage kommt». Siccome l’ammontare della rimunerazione come anche l’obbligo di trovare un accordo con il titolare dell’omologazione sarebbero disciplinati in maniera più precisa, gli assicuratori avrebbero meno margine di manovra in proposito. C’è da temere che a causa dell’articolo 71a capoverso 1 lettera b si verifichi una tendenza a respingere le domande, motivo per cui devono essere ampliati i presupposti per un’assunzione dei costi, per dare una migliore immagine della realtà. In merito al capoverso 2 SPO afferma che devono essere disciplinati i casi in cui assicuratori e titolari dell’omologazione non riescono ad accordarsi. In particolare è importante riuscire a gestire provvisoriamente la situazione prima che si giunga a un accordo o ci si possa avvalere di una decisione di un tribunale passata in giudicato. Deve essere garantito che in questo lasso di tempo l’assicurato riceva il medicamento. Inoltre è necessario prestare attenzione al rispetto della protezione tariffale. Per questi casi è accolta con favore anche l’istituzione di un organo decisionale privato gestito e finanziato congiuntamente da assicuratori e titolari dell’omologazione.

APA e mfe capiscono che un medicamento debba poter essere concesso a un prezzo più economico se non rientra nell’informazione professionale approvata o nella limitazione stabilita dal titolare dell’omologazione. Nonostante la garanzia di assunzione dei costi da parte degli assicuratori e il loro accordo con i titolari dell’omologazione, nel caso della consegna tramite i fornitori di prestazioni (medici e farmacisti) devono essere presi in considerazione anche i costi di distribuzione (art. 67 cpv. 1quaterOAMal). Questi devono essere corrisposti ai fornitori di prestazioni sulla base di prezzi ex-factory ridotti con relative maggiorazioni. L’eventuale consegna gratuita da parte dei fornitori di prestazioni è fuori discussione. Tale idea viene ripresa nell’articolo 71d capoverso 5 OAMal. Si pone la questione se la rimunerazione prevista non debba essere menzionata direttamente all’articolo 71a OAMal per motivi logici e di trasparenza, ma anche a causa della vicinanza alla regolamentazione speciale.

FMH è dell’opinione che la Confederazione debba garantire l’accesso paritario degli assicurati alla terapia medicamentosa. La rimunerazione del medicamento utilizzato con un’indicazione diversa da quella ammessa o prevista nella limitazione non deve più dipendere dall’arbitrio del singolo assicuratore. Deve essere attuata la mozione Steiert.

GSASA è dell’opinione che l’assunzione massima del 90 per cento del prezzo di fabbrica per la consegna non funzioni nella pratica, dato che i fornitori di prestazioni acquisterebbero un medicamento a prezzi ex-factory e addebiterebbero agli assicurati in aggiunta la parte propria alla distribuzione. Deve quindi essere operata una detrazione dal prezzo ex-factory direttamente da parte dell’assicuratore presso il titolare dell’omologazione. Il fornitore di prestazioni, in genere l’ospedale, non può assumersi costi che l’assicuratore non si assumerebbe. L’onere amministrativo per il fornitore di prestazioni per tali processi speciali è alto e costa al fornitore di prestazioni più di quanto l’assicuratore potrebbe risparmiare. Il meccanismo di rimborso deve essere definito esplicitamente nell’ordinanza.

H+ respinge la limitazione di prezzo al 90 per cento del prezzo di fabbrica per la consegna perché si aggingerebbero ancora le parti proprie alla distribuzione dei fornitori di prestazioni. H+ rimanda in proposito alle spiegazioni in merito all’articolo 71d capoverso 5 OAMal.

PharmaSuisse fa notare che i fornitori di prestazioni acquistano un medicamento a un prezzo di fabbrica per la consegna e lo addebitano agli assicurati con l’aggiunta della parte propria alla distribuzione. I medicamenti non sarebbero offerti a un prezzo ex-factory del 90 per cento. Un’eventuale detrazione dal prezzo di fabbrica per la consegna deve perciò essere applicata direttamente al fabbricante da parte dell’assicuratore. Il fornitore di prestazioni non deve assumersi i costi che l’assicuratore non si assume. Il testo di legge dà l’impressione che l’assicuratore debba rimunerare solo il prezzo di fabbrica per la consegna ridotto. La seguente proposta di modifica dell‘ordinanza deve garantire che ciò non avvenga: «Der Versicherer vergütet dem Leistungserbringer den Fabrikabgabepreis inkl. Vertriebsan-teil und