Rapporto sui risultati

Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 46 pagine

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Vips e RDAF accolgono con favore, in linea di principio, l’inserimento di un nuovo articolo 71c per i medicamenti che non sono omologati in Svizzera. Richiedono però anche la seguente modifica: «L’assicuratore rimunera per principio i costi a cui il medicamento è importato dall’estero. Il fornitore di prestazioni sceglie il Paese da cui è importato il medicamento prestando attenzione ai costi. Se il medicamento è distribuito in altri Paesi nei quali è offerto a un prezzo inferiore, l’assicuratore può chiedere che il fornitore di prestazioni lo importi da uno di questi Paesi. «Nach Absprache mit der ausländischen Zulassungsinhaberin bestimmt der Versicherer die Höhe der Vergütung».

Santésuisse fa notare che i medicamenti fabbricati e non omologati in Svizzera non sono menzionati e che quindi il capoverso 2 è doppiamente problematico. Da un lato questo genererebbe costi d’importazione troppo alti e, dall’altro, l’assicuratore non deve immischiarsi nella catena d’importazione, dato che ciò potrebbe generare problemi di approvvigionamento. Santésuisse chiede la seguente modifica: «L’assicuratore rimunera i costi a cui il medicamento è importato dall’estero. Il fornitore di prestazioni sceglie il Paese da cui è importato il medicamento prestando attenzione ai costi. Se il medicamento è distribuito in altri Paesi nei quali è offerto a un prezzo inferiore, viene rimunerato al massimo questo prezzo con l’aggiunta di una parte propria alla distribuzione secondo l’articolo 38 OPre. «Wird der Preis von der ZI einseitig erhöht, bestimmt der Versicherer die Vergütung. Er orien-tiert sich dabei an der Vergütung vor der Preiserhöhung. Einen allfälligen Mehrnutzen zieht er in die Vergütung ein».

GSASA chiede la soppressione del terzo periodo del capoverso 2, spiegando che per gli ospedali è necessario importare i medicamenti tramite canali sicuri e conosciuti. Le direttive degli assicuratori che non conoscono il mercato e che si orientano in base alle offerte su Internet non sono applicabili e avrebbero come conseguenza un onere aggiuntivo inutile.

H+ supporta il progetto in consultazione per quanto riguarda il capoverso 1, ma respinge il terzo periodo del capoverso 2, essendo il principio dei prezzi già stabilito nel primo periodo e perché non sono gli assicuratori a dover suggerire ai fornitori di prestazioni in quali Paesi devono acquistare i loro medicamenti.

PharmaSuisse chiede la seguente modifica del capoverso 2: «Der Versicherer vergütet die Kosten, zu denen das Arzneimittel aus dem Ausland importiert wird zuzüglich Vertriebsanteil und Mehrwertsteuer. Der Leistungserbringer achtet bei der Auswahl des Landes, aus dem das Arzneimittel importiert wird, auf die Kosten». PharmaSuisse spiega infatti che la rimunerazione deve essere precisata, aggiungendo che è importante tenere conto della disponibilità del medicamento. Non serve a niente infatti se un medicamento è più economico in un Paese, ma non può essere consegnato o se i costi di consegna fossero più elevati.

SGP accoglie con favore il nuovo articolo 71c OAMal, dato che questo sancisce una maggiore equità nelle possibilità di cura dei pazienti, ammesso che per costi rimunerati s’intenda la somma totale del prezzo di fabbrica per la consegna, della parte propria alla distribuzione, dei costi di trasporto e dell’imposta sul valore aggiunto. Questo infatti non emerge chiaramente dalla formulazione dell’articolo. Inoltre si deve prestare attenzione non solo ai costi, ma anche alla sicurezza del medicamento. Perciò il capoverso 2 deve essere integrato alla fine con il seguente periodo: …« sofern, die Arzneimittelsicherheit gewährleistet ist».

Helsana chiede l’inserimento dei seguenti nuovi capoversi:

Capoverso 2bis«Der Versicherer vergütet die Kosten, sofern der Preis wirtschaftlich ist ».

Capoverso 3: «In der Schweiz bei Swissmedic noch nicht angemeldete neue Arzneimittel, welche zum Zeitpunkt der Einreichung der Kostengutsprache eine EMA- oder FDA-Zulassung haben, dürfen während maximal 12 Monaten nach EMA- oder FDA-Zulassung über Art. 71c vergütet werden. Ausgenommen sind Arzneimittel, die bereits 5 Jahre oder länger vor Inkrafttreten dieser Verordnung eine EMA- oder FDA-Zulassung haben».

Capoverso 4: «I nuovi medicamenti che in Svizzera non sono ancora stati annunciati a Swissmedic, che al momento dell’inoltro della garanzia di assunzione dei costi dispongono di un’omologazione EMA o FDA possono essere rimunerati per un periodo massimo di 12 mesi sulla base dell’omologazione EMA o FDA sulla base dell’articolo 71c. Sono esclusi i