Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 46 pagine
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Aufnahme sowie allfällige Auflagen». Santésuisse propone la stessa formulazione per il capoverso 3 e per un nuovo capoverso 2bisla seguente formulazione: «Liegen die Preise nicht aus allen Referenzländern gemäss Art. 34a KLV vor, so werden die Namen der verfügbaren Länder erwähnt».
Interpharma, vips e scienceindustries vorrebbero che nel capoverso 2 fosse precisato che sia pubblicato esclusivamente il risultato del confronto con i prezzi praticati all’estero, poiché non si deve intendere il prezzo di ogni singolo Stato, ma solo il prezzo di fabbrica per la consegna medio degli Stati di riferimento. Chiedono inoltre la soppressione del capoverso 4, dato che questa disposizione è in contraddizione con l’articolo 29a Cost. (garanzia della via giudiziaria).
Articolo 71a capoversi 2 e 3
Santésuisse fa notare che l’articolo 71a OAMal nella versione tedesca parla di «non rientra nell’informazione professionale», mentre la versione francese si limita a «non rientra nell’informazione».
I Cantoni FR, JU e NE ritengono che gli articoli 71a e seguenti prendano troppo poco in considerazione gli interessi dei pazienti. Tutti gli assicuratori devono poter beneficiare di una rimunerazione completa (non solo del 90 per cento). Inoltre non deve essere l’assicuratore a poter decidere se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettere a o b e se la rimunerazione si verificherà o meno. In entrambi i casi devono poter decidere il medico curante e il medico di fiducia.
Anche il Cantone Ticino è dell’opinione che il paziente deve poter beneficiare di un rimborso completo dei medicamenti quando le condizioni di cui all’articolo 71a capoverso 1 lettere a o b sono soddisfatte. Il progetto non si esprime su come debba essere disciplinata la parte propria alla distribuzione. Non è inoltre chiaro, in caso di una rimunerazione del 90 per cento, chi paga il restante 10 per cento. Nell’ambito del capoverso 2 (e dell’art. 71b cpv. 4) non è chiaro il ruolo del titolare dell’omologazione. Questo dovrebbe infatti essere coinvolto in contrattazioni del prezzo di portata generale e non relativi a casi specifici.
In merito al capoverso 2 il partito UDC fa notare che una disposizione sul prezzo massimo da rimunerare comporterebbe l’eliminazione delle trattative, dato che i prezzi sarebbero fissati su questo importo massimo. Ovviamente questo avrebbe come conseguenza un incremento indesiderato dei costi. Tale limite massimo deve essere quindi omesso, come finora, oppure, almeno, ridotto in maniera considerevole.
Curafutura e Helsana accolgono con favore il fatto che nel nuovo capoverso 2 venga esplicitamente menzionato il titolare dell’omologazione, in modo che questo sia tenuto a «partecipare». Gli assicuratori devono fissare il prezzo per il medicamento e in caso di disaccordo, curafutura propone che il titolare dell’omologazione e l’assicuratore trovino un accordo sulla rimunerazione di fronte a un organo di conciliazione. In tal modo si evita che gli assicurati finiscano per essere «vittime» di un mancato accordo tra le parti. Menzionare concretamente il limite massimo di 90 per cento è inappropriato e controproduttivo. Con solo il 10 per cento si sconto non ci sarebbe per il titolare dell’omologazione nessun incentivo a presentare velocemente domande di modificazioni dell’indicazione o della limitazione. Gli sconti attuali in riferimento all’articolo 71a e 71b OAMal sono spesso superiori al 10 per cento. Un’estensione dell’indicazione invece comporta costi aggiuntivi e generalmente una riduzione dei prezzi. La definizione di un prezzo massimo per la rimunerazione potrebbe quindi creare, nel singolo caso, un «ES ombra». I titolari dell’omologazione non cooperativi imporrebbero semplicemente il 90 per cento sulla base della proposta, soluzione che non risulterebbe mai economica. Curafutura ed Helsana chiedono, inoltre, che l’UFSP emani in ogni disposizione la seguente condizione: «Die Zulassungsinhaberin ist verpflichtet, die Lieferung des Arzneimittels im Einzelfall ge-mäss Artikel 71a-71d KVV auch unter dem SL-Preis zu gewährleisten». Curafutura ed Helsana propongono il capoverso 2 seguente: «Der Versicherer bestimmt die Höhe der Vergütung nach Absprache mit der Zulassungsin-haberin. Diese Vergütung liegt unter dem in der Spezialitätenliste geführten Preis. Dem Versi-cherten dürfen