Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 46 pagine
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certezza del diritto per le aziende attive a livello globale. Ciò deve facilitare l’accordo per una soluzione con l’assicuratore. Viene tuttavia chiesta la seguente modifica della disposizione al capoverso 4: «Der Versicherer bestimmt nach Absprache mit der Zulassungsinhaberin die Höhe der Ver-gütung». La richiesta viene motivata con il fatto che la rimunerazione di utilizzazioni off-list deve basarsi da adesso sul CPE. Dato che l’articolo 71a capoverso 1 lettera b prevede che una rimunerazione nel singolo caso possa avvenire se non sono disponibili alternative terapeutiche, secondo l’UFSP non può essere effettuato il CTT. E in linea di principio ciò è vero. Il ricorso al CPE può tuttavia essere fonte di un maggiore onere amministrativo da parte dell’assicuratore e del titolare dell’omologazione, se inoltre avviene mediante moduli. Inoltre deve essere garantita la confidenzialità dei prezzi di fabbrica alla consegna non pubblici. La fissazione di un prezzo massimo fisso e dello sconto effettuato sulla base del prezzo di fabbrica per la consegna sono respinti, in quanto metterebbero in dubbio l’economicità nel singolo caso e in questo modo minaccerebbero di peggiorare invece che migliorare la prassi attuale a scapito del paziente.
SGP chiede la soppressione del capoverso 4 per gli stessi motivi per cui chiede la soppressione del capoverso 2 dell’articolo 71a OAMal. Il contenuto sarebbe ripreso in un nuovo capoverso 2 nell’articolo 71d.
Inclusion Handicap propone per il capoverso 4 la formulazione «Der Versicherer vergütet 90 Prozent des durchschnittlichen Fabrikabgabepreises der Refe-renzländer», visto che con la formulazione riportata nell’avamprogetto non sussiste alcuna protezione contro decisioni di rimunerazione arbitrarie da parte dell’assicuratore.
H+ respinge la limitazione di prezzo al 90 per cento del prezzo medio di fabbrica per la consegna applicabile negli Stati di riferimento perché si aggiungerebbero ancora le parti proprie alla distribuzione per i fornitori di prestazioni. Il primo periodo del capoverso 4 deve essere soppresso.
PharmaSuisse chiede la seguente modifica al capoverso 4: «Der Versicherer vergütet dem Leistungserbringer den durchschnittlichen Fabrikabgabepreis der Referenzländer inkl. Vertriebsanteil und Mehrwertsteuer. Er kann 10 Prozent des durch-schnittlichen Fabrikabgabepreises der Referenzländer von der Zulassungsinhaberin zurück-fordern». PharmaSuisse motiva la proposta spiegando che la determinazione del confronto con i prezzi praticati all’estero prima della consegna richiederebbe troppo tempo, ma nelle terapie contro malattie gravi c’è una certa fretta.
SAKK chiede anche un nuovo capoverso 2 all’articolo 71b OAMal: «Die Teilnahme von Patienten, die gemäss den Voraussetzungen nach Artikel 71a Absatz 1 Buchstabe a oder b eine Kostengutsprache erhalten haben, an einer retrospektiven oder prospektiven systematischen Datenerhebung ist erlaubt. Der Versicherungsschutz und das Recht auf Behandlung bleiben somit erhalten, auch wenn der Patient im Rahmen der Behand-lung in einer Studie mit einem für sein Krankheitsbild zugelassenem Arzneimittel beobachtet wird».
Articolo 71c Assunzione dei costi di un medicamento importato non omologato dall’Istituto
In relazione al capoverso 2 il Cantone SG ritiene che il periodo «Se il medicamento è distribuito in altri Paesi, nei quali è offerto a un prezzo inferiore, l’assicuratore può chiedere che il fornitore di prestazioni lo importi da uno di questi Paesi» sia da sopprimere senza sostituzione. Questa è infatti in contraddizione con il principio dell’omologazione dei medicamenti, in base a cui l’informazione specialistica deve essere redatta nelle lingue ufficiali. L’importatore deve dare importanza al fatto che siano importati medicamenti da Paesi esteri limitrofi, in cui viene parlata la stessa lingua del medico e del paziente. La fonte di acquisto deve inoltre essere affidabile in modo da poter escludere la falsificazione dei medicamenti. Infine, all’interno del progetto manca un disciplinamento relativo ai biosimilari, necessario perché la determinazione del prezzo deve essere disciplinata anche per tali prodotti. Anche i biosimilari devono sempre essere più convenienti dei preparati di riferimento.