Rapporto sui risultati
Consultazione 2016/31: Modifiche dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre): fissazione del prezzo di medicamenti secondo la sentenza del Tribunale federale del 14 dicembre 2015 e rimborso di medicamenti nel singolo caso · 46 pagine
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gemäss Artikel 44 KVG darüber hinaus keine Kosten in Rechnung gestellt werden (Tarifschutz)».
Ombudsstelle Krankenversicherung teme che la limitazione delle prestazioni prevista (al massimo il 90 per cento del prezzo di fabbrica per la consegna iscritto nell’elenco delle specialità) comporti il rischio che, qualora si tratti di un medicamento molto costoso, gli assicurati interessati debbano rinunciare alla cura perché non se la possono permettere. Secondo l’AOMS, però, tutti gli assicurati dovrebbero avere accesso paritario alle prestazioni. La modifica prevista potrebbe introdurre una medicina di seconda classe all’interno dell’AOMS. Ombudsstelle Krankenversicherung dichiara tuttavia di non avere la certezza di interpretare correttamente la disposizione. Se da quest’ultima risulta che, data la protezione tariffale, non sia l’assicurato bensì sempre il titolare dell’omologazione a farsi carico della riduzione del 90 per cento del prezzo di fabbrica per la consegna iscritto nell’ES, allora sarebbe d’accordo con la disposizione, che dovrebbe comunque essere precisata.
Santésuisse è dell’opinione che una rimunerazione del 90 per cento del prezzo di fabbrica per la consegna non possa motivare il titolare dell’omologazione a far ammettere estensioni dell’indicazione nell’ES, dato che non è obbligato ad assumersi i costi della differenza e perché oggi lo sconto concesso al titolare della licenza è in genere già superiore al 10 per cento. Inoltre, eventuali estensioni dell’indicazione sono collegate a prezzi aggiuntivi e provocherebbero una riduzione del prezzo iscritto nell’ES. L’utilizzo con un’indicazione diversa da quella ammessa o prevista nella limitazione avrebbe quindi un vantaggio per il titolare dell’omologazione, dato che ci sarebbe un rischio minore nella responsabilità civile del prodotto. Una volta poi scaduto il brevetto, non ci sarebbe in ogni caso più incentivo. Perciò l’importo di rimunerazione dovrebbe essere posto al massimo al 65 per cento. Oltre a ciò, la parte propria alla distribuzione deve essere disciplinata correttamente. Sarebbe meglio basarsi sul prezzo al pubblico iscritto nell’ES. Nella disposizione proposta il medico o il farmacista dovrebbero acquistare il medicamento già a prezzo ridotto e la parte propria alla distribuzione andrebbe quindi calcolata in maniera corrispondente, ma sarebbe sproporzionato. Altrettanto sproporzionate rispetto agli interessi dei pazienti sono le rivendicazioni dei farmacisti ospedalieri in merito ai margini di distribuzione. Da un lato, a causa della mancanza di vincolo giuridico del titolare dell’omologazione non vi è protezione tariffale per gli assicurati. Dovrebbe essere ordinato un prezzo massimo analogo all’ES da sottoporre a protezione tariffale (a tal fine sarebbe necessaria una base nella LAMal). Al fornitore di prestazioni non resterebbe che accollarsi eventuali differenze, se il titolare dell’omologazione non correggesse il tiro. D’altro lato manca il carattere giuridicamente vincolante ed è dubbio se il titolare della licenza sia in grado di garantire la parità di trattamento. Ci si può anche chiedere se un assicuratore malattia, tramite ordinanza, possa essere obbligato unilateralmente a concludere un accordo. Date le diverse entità degli assicuratori potrebbe verificarsi una disparità di trattamento. Santésuisse propone perciò i seguenti capoversi 2 e 3:
Capoverso 2: «Der Vertrauensarzt oder die Vertrauensärztin stellt auf Grundlage der verfügbaren Evidenz unter Berücksichtigung der Studienqualität und der Validität im Einzelfall fest, ob ein grosser therapeutischer Nutzen, welcher das Risiko deutlich übersteigt, erwartet werden kann».
Capoverso 3: «Der Versicherer bestimmt die Höhe der Vergütung und ist mit dem Hersteller mittels ent-sprechender Rückvergütung zu vereinbaren. Es gilt der Tarifschutz gemäss Art. 44 KVG».
KL CH, oncosuisse e SGMO fanno notare che la fissazione dell’ammontare della rimunerazione deve essere disciplinata in maniera uniforme a dipendenza del beneficio terapeutico e che la copertura dei costi deve essere regolamentata in maniera vincolante da assicuratori e titolari dell’omologazione. Invece di un prezzo massimo del 90 per cento del prezzo di fabbrica per la consegna è opportuno esaminare se può essere fissato uno sconto forfettario per un periodo di tempo definito (ad es. per sei mesi). Per i medicamenti per cui il titolare dell’omologazione non deve praticamente operare investimenti aggiuntivi sono frequenti sconti negli studi medici. I titolari dell’omologazione metterebbero spesso a