Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/32: Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) · 9 pagine

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4. Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Ripercussioni legate alla modifica dell’OMP:

− L’UFSP ha ora il compito, già definito nella LPAM, di valutare gli effetti della nuova normativa

LPAM (cfr. al riguardo anche con le spiegazioni contenute nel messaggio concernente la modifica dell’articolo costituzionale relativo alla medicina riproduttiva e all’ingegneria genetica in ambito umano [art. 119 Cost.] e della legge sulla medicina della procreazione [Diagnosi preimpianto], pag. 5125)19. Conformemente alla nuova OMP, l’UFSP si procura i dati necessari alla valutazione presso le autorità esecutive cantonali e i titolari dell’autorizzazione all’applicazione di metodi di procreazione (cfr. art. 14a). Questa modifica non ha conseguenze finanziarie.

Ripercussioni legate alla modifica dell’OEGU:

− Ai laboratori che intendono eseguire esami citogenetici o genetico-molecolari nell’ambito di metodi

di procreazione l’UFSP rilascia un’autorizzazione a condizione che siano adempiuti tutti i requisiti previsti. L’adempimento di questo compito non richiede risorse supplementari poiché si prevede un numero contenuto di domande per il rilascio dell’autorizzazione.

− Il Servizio di accreditamento svizzero SAS è competente per l’accreditamento dei laboratori che

intendono eseguire esami citogenetici o genetico-molecolari nell’ambito di metodi di procreazione. Il Servizio di accreditamento svizzero SAS esamina le domande di accreditamento per verificare che siano conformi alle normative applicabili e rilascia l’accreditamento a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti. Le spese d’esecuzione sostenute dal Servizio di accreditamento svizzero SAS per le procedure di accreditamento dei laboratori genetici sono interamente coperte dagli emolumenti.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

Ripercussioni legate alla modifica dell’OMP:

L’esecuzione della LPAM resta di competenza dei Cantoni, che sono incaricati di rilasciare le autorizzazioni per l’applicazione di metodi di procreazione, eseguire ispezioni e verificare se sono rispettate le disposizioni vigenti. Inoltre, le autorità di vigilanza cantonali trasmettono i dati relativi ai metodi di procreazione, e d’ora in avanti anche quelli relativi alla DPI, all’Ufficio federale di statistica, che li valuta e li pubblica. Ai sensi della nuova OMP le autorità, su richiesta, dovranno trasmettere all’UFSP i dati necessari alla valutazione e i dati di contatto dei titolari dell’autorizzazione all’applicazione di metodi di procreazione (cfr. al riguardo con il commento all’articolo 14a).

Ripercussioni legate alla modifica dell’OEGU:

La modifica dell’OEGU non ha alcuna ripercussione per i Cantoni perché la competenza esecutiva è della Confederazione.

19 FF 2013 5041