Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/32: Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) · 9 pagine

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siano i titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 8 LPAM, le autorità cantonali devono inoltre fornire all’UFSP, su richiesta, i dati di contatto dei titolari dell’autorizzazione.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 28 Disposizione transitoria della modifica del ...

Secondo l’articolo 28 i titolari dell’autorizzazione che prima dell’entrata in vigore della riveduta legge e ordinanza praticavano già metodi di procreazione e possibilmente anche esami del patrimonio genetico di gameti per i quali vigono ora nuovi requisiti possono continuare a esercitare l’attività per un determinato periodo di tempo. Scaduto il termine previsto devono soddisfare tutte le disposizioni di legge.

Cpv. 1

I titolari di un’autorizzazione che già prima dell’entrata in vigore della riveduta legge e ordinanza praticavano metodi di procreazione e che intendono continuare a esercitare tale attività devono – secondo il capoverso 1 – presentare all’autorità di vigilanza, entro tre anni, una domanda in tal senso e dimostrare che i requisiti di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a–c sono soddisfatti. Devono dimostrare in particolare che il laboratorio di medicina della procreazione dispone di personale qualificato e implementa un sistema di gestione della qualità adeguato. I titolari dell’autorizzazione possono continuare a esercitare la loro attività fino a quando la decisione dell’autorità competente non sarà passata in giudicato.

Cpv. 2

I titolari di un’autorizzazione che già prima dell’entrata in vigore della riveduta legge e ordinanza praticavano metodi di procreazione implicanti esami del patrimonio genetico di gameti e che intendono continuare a esercitare tale attività devono – secondo il capoverso 2 – presentare all’autorità di vigilanza, entro tre anni, una domanda in tal senso e dimostrare che i requisiti di cui all’articolo 9 capoverso 3 della legge e all’articolo 4 capoverso 1 lettere a–c nonché all’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza sono soddisfatti.

L’articolo 9 capoverso 3 lettera a della legge sancisce che i titolari dell’autorizzazione devono dimostrare di possedere sufficienti conoscenze nel settore della genetica medica. Tali conoscenze possono essere state acquisite nell’ambito di un perfezionamento professionale nel campo della genetica medica oppure con l’esercizio dell’attività lavorativa sul territorio nazionale o all’estero14. Secondo l’articolo 9 capoverso 3 lettera b della legge, i titolari dell’autorizzazione sono inoltre tenuti ad assicurare che il metodo e la collaborazione con i laboratori interessati corrispondano allo stato della scienza e della tecnica.

Secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a–c, i titolari dell’autorizzazione devono dimostrare che collaborano con un laboratorio che dispone di personale qualificato.

L’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza sancisce l’obbligo per i titolari dell’autorizzazione di presentare, oltre al piano di consulenza e di cure socio-psicologiche di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge, anche un piano per la consulenza genetica di cui all’articolo 6a della legge che rispetto al diritto vigente prevede obblighi supplementari d’informazione e di consulenza.

I titolari dell’autorizzazione possono continuare a esercitare la loro attività fino a quando la decisione dell’autorità competentenon sarà passata in giudicato.

14 Cfr. FF 2013 5117