Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/32: Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP) · 9 pagine
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Sezione 3: Autorizzazione e vigilanza
Art. 9 Autorizzazione
Cpv. 3
Nel primo periodo del capoverso 3 la formulazione «diritto [...] relativo all’esercizio di un’attività professionale indipendente» è adeguata al testo della legge sulle professioni mediche12 e dunque sostituita con «diritto [...] relativo all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale»
(modifica del 20 marzo 201513 della legge sulle professioni mediche).
Art. 10 Vigilanza
Cpv. 1
Secondo l’articolo 12 capoverso 2 della LPAM riveduta, non vi è più l’obbligo di effettuare le ispezioni senza preavviso. Nel capoverso 1 viene dunque cancellata la specifica «senza preavviso».
Cpv. 3
La facoltà dell’autorità di vigilanza di effettuare ispezioni e a tale scopo di accedere a fondi, stabilimenti e locali usati nell’ambito dell’esercizio della professione figura ora tra le misure relative al diritto della vigilanza sancite dalla legge (art. 12 cpv. 2 LPAM riveduta). La disposizione dell’articolo 10 capoverso 3 dell’ordinanza è dunque obsoleta ed è abrogata.
Art. 11 Notifica
L’articolo 11 vigente disciplina la revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza. Questa fattispecie è ora integrata nelle misure relative al diritto della vigilanza sancite dalla legge (cfr. art. 12 cpv. 3 LPAM) ed è dunque obsoleta a livello di ordinanza. Il nuovo articolo stabilisce che il Servizio di accreditamento svizzero SAS è tenuto a notificare alla competente autorità di vigilanza cantonale, entro un termine ragionevole, qualsiasi rilascio, rinnovo o eventuale sospensione o ritiro dell’accreditamento. La notifica può agevolare l’attività esecutiva dell’autorità di vigilanza.
Art. 12 Ritiro
Il ritiro dell’autorizzazione è ora integrato nelle misure relative al diritto della vigilanza sancite dalla legge (cfr. art. 12 cpv. 3 LPAM). L’articolo 12 è pertanto abrogato.
Art. 14a Valutazione
Il testo riveduto della LPAM contiene, al nuovo articolo 14a, una disposizione che prevede la valutazione degli effetti della regolamentazione della DPI allo scopo di esaminare dal profilo scientifico se e in che misura la nuova normativa consenta effettivamente di raggiungere gli obiettivi auspicati e se sia eventualmente necessario affinarne l’esecuzione. Ai termini della legge, l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è competente in materia di valutazione.
Dato però che l’esecuzione della legge non è di competenza dell’UFSP, questi non dispone dei dati necessari alla valutazione. L’articolo 14a specifica quindi che le autorità cantonali preposte sono tenute a fornire all’UFSP, su richiesta, i dati riguardanti l’esecuzione e la vigilanza necessari alla valutazione. Dato che la competenza esecutiva spetta ai Cantoni e che pertanto l’UFSP non è al corrente di chi
12 RS 811.11
13 http://www.bag.admin.ch/themen/berufe/00993/11990/index.html?lang=it, consultato il 24.08.2016