Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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gas serra.31 Questa suddivisione degli oneri (cosidd. Burden Sharing o Effort Sharing Decision) in seno all’UE riguarda solamente quei settori che non rientrano nel SSQE dell’UE. Eventuali proposte al riguardo devono essere note entro l’aprile del 2017. Nello stesso periodo la Commissione deve poi presentare proposte sull’utilizzo dei suoli, sui cambiamenti del loro utilizzo e sull’economia forestale (Land Use, Land Use Change and Forestry, LU-LUCF) e sulle prescrizioni legali volte all’istituzione di una cornice amministrativa in materia di politica climatica ed energetica per il periodo successivo al 2020.32

4.2 Sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE fino al 2020

Entro il 2020 l’UE vuole raggiungere i tre obiettivi seguenti: riduzione del 20 per cento rispetto al 1990 delle emissioni di gas serra, sviluppo del 20 per cento della quota di energie rinnovabili, incremento del 20 per cento dell’efficienza energetica. Lo strumento principale è il SSQE dell’UE che obbliga a partecipare i gestori di determinate categorie di impianti. I poco più di 11 000 impianti partecipanti causano circa il 45 per cento delle emissioni di gas serra a livello di UE. Il SSQE dell’UE è operativo dal 2005 e si trova attualmente nella terza fase negoziale (2013–2020). Le sue basi sono stabilite dalla direttiva 2003/87/CE33.

Dal 2013, il SSQE prevede un tetto massimo per le emissioni (cap) a livello europeo. Questo cap viene ridotto ogni anno dell’1,74 per cento e nel 2013 è stato di 2,1 miliardi di tonnellate di CO2eq. Una parte dei diritti di emissione viene assegnata a titolo gratuito ai gestori di impianti. L’assegnazione avviene in una procedura uniforme a livello europeo sulla base di parametri di riferimento. In tal senso, si considera anche il rischio di rilocalizzazione all’estero delle emissioni di gas serra (cosidd. carbon leakage). Anche i produttori di energia elettrica sono integrati nel SSQE dell’UE, ma non hanno diritto all’assegnazione a titolo gratuito. Gran parte dei diritti di emissione viene perciò messa all’asta.

L’inclusione del traffico aereo è stata decisa nel 2008.34 Dal 2012 i gestori di aeromobili sono quindi, in linea di massima, obbligati a consegnare diritti di emissione per tutti i voli che decollano o atterrano nello Spazio economico europeo (SEE). Attualmente questo obbligo è limitato sino alla fine del 2016 ai voli all’interno dello SEE,35 in vista dello sviluppo di una misura mondiale di riduzione delle emissioni di gas serra del trasporto aereo internazionale dal 2020. La proroga di questa limitazione, la reintegrazione di tutti i voli dal 2017 o la scelta di un’altra via dipendonoe fra l’altro dall’esito dell’Assemblea generale dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (International Civil Aviation Organization, ICAO), che nell’autunno del 2016 dovrà decidere sull’introduzione di una misura mondiale unica, basata sul mercato, riguardante la protezione del clima dal 2020 (cfr. n. 6.7.1).

L’esecuzione del SSQE dell’UE, ad esempio la normativa riguardante l’assegnazione a titolo gratuito, le relazioni o la vendita all’asta, viene precisata con decisioni e regolamenti vari.36 Al momento le operazioni spot con diritti di emissione non sono assoggettate alla normativa europea in materia di mercati finanziari. Le operazioni con prodotti a termine (strumenti derivati) di diritti di emissione sono al contrario considerati nella vigente direttiva

31 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1485_fr.htm

32 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1485_fr.htm

33 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, GU L

275 del 25.10.2003, pag. 32.

34 Direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra, GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

35 Regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale, GU L 129 del 30.4.2014, pag. 1.

36 Consultabile all’indirizzo http://ec.europa.eu/clima/policies/ets