Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

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zione nel SSQE dell’altra Parte (p. es. assegnazione a titolo gratuito, rapporto e consegna). Le Parti cooperano di conseguenza strettamente per consentire un’amministrazione senza intoppi dei gestori. Se necessario, le Parti possono adottare provvedimenti nei confronti dei gestori per imporre l’adempimento dell’obbligo nel loro rispettivo SSQE nonostante l’autorità che amministra.

- il collegamento elettronico dei registri dello scambio di quote di emissioni: ora viene

consentito il trasferimento diretto di diritti di emissione tra i registri dello scambio di quote di emissioni della Svizzera e dell’UE. Di conseguenza è necessaria una stretta cooperazione tra i servizi competenti al fine di garantire la sicurezza dei registri. In più, sono previsti requisiti inaspriti per l’apertura di un conto nel Registro attenendosi alle attuali normative nel SSQE dell’UE (p. es. la presentazione di un estratto del casellario giudiziale).

- accesso alle messe all’asta di diritti di emissione: in linea di massima, i gestori che sono

obbligati a partecipare al SSQE della Svizzera o dell’UE, possono richiedere un accesso alla messa all’asta di diritti di emissione svizzeri, nonché europei. Per l’effettiva concessione dell’accesso si applicano requisiti minimi a controlli adeguati dell’obbligo di diligenza (cosidd. customer due diligence checks). A determinate condizioni continua a essere possibile la messa all’asta di diritti di emissione svizzeri da parte dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) attraverso il Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni

5.3 Collegamento dei sistemi di scambio di quote di emissioni prima del 2020

Entrambe le Parti hanno manifestato l’intenzione di collegare i sistemi di scambio di quote di emissioni ancora prima del 2020. Il trattato deve essere approvato dalle Camere federali e sottostà a referendum facoltativo. Nell’UE devono approvare il Parlamento e il Consiglio.

Il SSQE svizzero è già oggi ampiamente compatibile con quello dell’UE. All’inizio del periodo di impegno, la minore liquidità del mercato rispetto all’UE ha tuttavia avuto quale conseguenza dei prezzi del CO2 più alti in Svizzera. Per questo motivo il Consiglio federale ha emanato una regolamentazione dei casi di rigore con scadenza 2018. Possono farla valere le imprese che non possono acquistare i diritti di emissione mancanti a condizioni ragionevoli.

Affinché il collegamento possa essere realizzato ancora prima del 2020, occorrono modifiche precise nella vigente legge sul CO2. Esse vengono chieste al Parlamento assieme all’approvazione dell’accordo bilaterale. Così, ad esempio, vanno inclusi anche i settori trasporto aereo e centrali termiche a combustibili fossili41, che oggi non sono assoggettati al SSQE. Con l’integrazione del traffico aereo il SSQE coprirebbe tra 3,5 e 10 milioni di tonnellate di CO2 supplementari. Per i gestori di impianti stazionari e i gestori di aeromobili vengono consegnati diritti di emissione differenti. Per l’attuazione di questi elementi prima del 2020 gli articoli 18–24 del disegno di legge dovrebbero, per analogia, essere posti in vigore anticipatamente.

Con l’inclusione delle centrali termiche a combustibili fossili nel SSQE decade l’obbligo di compensare integralmente le emissioni di CO2 e dunque i relativi articoli di legge (art. 22– 25 della vigente legge sul CO2). Poiché per la produzione di energia elettrica non vengono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito, eventuali centrali termiche a combustibili fossili devono acquistare l’integralità dei loro diritti di emissione; o a una messa all’asta in Svizzera oppure nell’UE o ancora sul mercato secondario.

La quantità di diritti di emissione per impianti stazionari disponibile nel periodo 2013–2020 è già stata stabilita (all. 8 dell’ordinanza sul CO42). Ora il Consiglio federale può aumentare

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41 L’accordo parafato non prevede alcuna inclusione esplicita di centrali termiche a combustibili fossili. Nel senso di un’estensione della compatibilità vanno vanno assoggettate al SSQE. L’obbligo di compensazione va abolito.

42 RS 641.711