Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

- 17 -

Dopo la ratifica, l’Accordo di Parigi deve, per quanto necessario, essere attuato nel diritto nazionale. A tale scopo, è prevista una revisione totale della legge sul CO2, in particolare per radicare gli obiettivi e provvedimenti dopo il 2020. Alla fine di febbraio del 2015 la Svizzera aveva annunciato al Segretariato dell’ONU sui cambiamenti climatici i contributi previsti e determinati a livello nazionale (INDC), con riserva dell’approvazione da parte del Parlamento, e annunciato l’intenzione di ridurre entro il 2030 almeno del 50 per cento rispetto al 1990, o in media sul periodo 2021–2030 di meno 35 per cento rispetto al 1990, le proprie emissioni di gas serra, utilizzando a tale scopo in parte anche riduzione delle emissioni conseguite all’estero. Fino al 2050 la Svizzera ha inoltre prospettato un obiettivo indicativo di riduzione complessiva dal 70 all’85 per cento rispetto al 1990, utilizzando in parte anche riduzioni delle emissioni conseguite all’estero. Con la ratifica dell’Accordo di Parigi, il contributo previsto e determinato a livello nazionale annunciato all’ONU (INDC) diventa definitiva per la Svizzera ed è quindi considerata obiettivo di riduzione nazionale fino al 2030 (NDC). Questo obiettivo sarà giuridicamente vincolante nel senso che il nostro Paese deve intraprendere sforzi per raggiungerlo. L’Accordo di Parigi non prevede sanzioni se, nonostante gli sforzi, l’obiettivo non è raggiunto o è raggiunto soltanto in parte.

Oltre all’obiettivo vincolante a livello internazionale, nella legge sul CO2 va fissato anche un obiettivo cui puntare per le emissioni di gas serra in Svizzera, sul quale vanno orientati i provvedimenti di riduzione. La sperimentata combinazione di strumenti va mantenuta e in certi punti inasprita.

La Svizzera ha già ampiamente attuato gli impegni internazionali concernenti l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il Consiglio federale ha così approvato in due fasi una strategia di adattamento che prepara sistematicamente i settori interessati alle sfide legate ai cambiamenti climatici.

Nel 2014, attraverso programmi bilaterali e multilaterali, la Svizzera ha fornito 287 milioni di dollari americani al finanziamento climatico internazionale. Questi fondi sono stati in massima parte stanziati dalla cooperazione allo sviluppo e dal credito quadro per l’ambiente globale. I fondi mobilitati da privati sono ammontati a 3,7 milioni di dollari americani e e sono collegati con il Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM), un’istituzione organizzata come società anonima di diritto privato della Confederazione che contribuisce in maniera efficace alla creazione di posti di lavoro e alla riduzione della povertà in Paesi in sviluppo e Paesi emergenti. Nel dialogo con il settore privato la Confederazione cerca attualmente idee e progetti modello che potrebbero portare a un aumento sostanziale dei fondi provenienti da fonti private. A seconda del metodo di calcolo dal 2020 da fonti pubbliche e private svizzere ci si attende un contributo annuo da 450 milioni a 1,1 miliardi di dollari americani.

L’inclusione di considerazioni di ordine ecologico nelle decisioni di finanziamento e di investimento è appena all’inizio. Interessano in primo luogo il punto di vista degli investitori e riguardano i rischi legati ai cambiamenti climatici che potrebbero portare a rettificazioni del valore nelle imprese. Si tratta di rischi di carattere fisico, ad esempio danni climatici al luogo di produzione o altrove nella filiera del valore aggiunto, e di cosiddetti «rischi transitori» (transition risks). Questi ultimi potrebbero emergere ad esempio in virtù di novità tecnologiche o a seguito di provvedimenti di politica climatica, quali la tassa sul CO2 e lo scambio di quote di emissioni, che rincarano i costi di produzione delle imprese che generano emissioni elevate di CO2.

Il Financial Stability Board (FSB) ha istituito una task force guidata dall’industria26 che si occupa delle ripercussioni dei cambiamenti climatici sulla stabilità dei mercati finanziari ed elabora raccomandazioni per una divulgazione volontaria di rischi finanziari legati ai cambiamenti climatici delle imprese. Anche il Fondo monetario internazionale (FMI) attribuisce al sistema finanziario un ruolo chiave nel contenimento e superamento dei cambiamenti

26 Task Force on Climate-related Financial Disclosures (www.fsb-tcfd.org)