Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/36: Politica climatica della Svizzera dopo il 2020: approvazione dell'Accordo di Parigi sul clima; collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni della Svizzera con quello dell'Unione europea (UE) e revisione totale della legge sul CO2 per il periodo dopo il 2020 · 66 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
- 19 -
4 Politica climatica dell’Unione europea
4.1 Obiettivi climatici ed energetici dell’UE per il periodo successivo al 2020
L’Unione europea (UE) ha firmato l’Accordo di Parigi il 22 aprile 2016 a New York. La ratifica dell’Accordo di Parigi presuppone fra l’altro l’approvazione del Parlamento europeo, come pure la ratifica in ognuno dei 28 Stati membri. La ratifica deve avvenire il prima possibile.28
Il contesto a lungo termine della politica climatica ed energetica dell’UE è costituito dalla «Roadmap 2050»29, nella quale si espone come l’UE potrebbe realizzare entro il 2050 un’economia competitiva a basse emissioni di CO2. Una tabella di marcia mostra inoltre come l’UE può abbattere le proprie emissioni di gas serra fino al 2050 dall’80 al 95 per cento rispetto al 1990.
Per la successiva tappa fino al 2030, già nell’ottobre del 2014 i capi di Stato e di Governo dell’UE si erano accordati30 sui seguenti obiettivi per la politica climatica ed energetica:
ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 40 per cento rispetto al 1990 adottando provvedimenti in seno all’UE;
portare la quota di fonti energetiche rinnovabili ad almeno il 27 per cento;
aumentare l’efficienza energetica di almeno il 27 per cento.
Gli sforzi sono focalizzati su provvedimenti di riduzione in seno all’UE. I capi di Stato e di Governo dell’UE vogliono rinunciare completamente, dal 2020, al computo delle riduzioni delle emissioni all’estero. Il sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE (SSQE dell’UE) va mantenuto e vanno ridotte del 43 per cento rispetto allo stato del 2005 le emissioni di gas serra. Al fine di non mettere in pericolo la competitività dell’UE, una parte dei diritti di emissione deve continuare a essere assegnata a titolo gratuito. Mezzi supplementari devono confluire negli Stati membri più poveri per sostenerli nell’aumento dell’efficienza energetica e nell’ammodernamento dei loro sistema energetico.
L’obiettivo per la quota di energie rinnovabili deve essere vincolante solamente a livello UE e non essere suddiviso, come finora, in obiettivi per i singoli Stati membri. Ciò significa per quest’ultimi più flessibilità. Al posto di un obiettivo parziale per la quota di energie rinnovabili nel settore dei trasporti, i capi di Stato e di Governo dell’UE invitano la Commissione a elaborare ulteriori provvedimenti di riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti, incrementare l’efficienza energetica e la quota di energie rinnovabili, nonché a promuovere i veicoli a energia elettrica.
Conformemente alle decisioni dei capi di Stato e di Governo, l’obiettivo per l’aumento dell’efficienza energetica deve avere unicamente valore indicativo. Si rinuncia a direttive per stabilire obiettivi di efficienza energetica nazionali.
Il quadro per le politiche dell’energia e del clima dell’UE è così prestabilito fino al 2030. La Commissione elabora al momento i corrispondenti testi giuridici. Alcune proposte sono in parte già note. Considerata tale situazione e tenendo conto delle decisioni del Consiglio d’Europa, il 20 luglio 2016 la Commissione europea ha presentato una proposta su come trasferire sui singoli Stati membri l’obiettivo, a livello di UE, di riduzione delle emissioni di
28 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1485_fr.htm
29 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’8 marzo 2011 “Una tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050” [COM(2011) 112 def.
30 Conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 23 / 24 ottobre 2014 sul Quadro 2030 per le politiche dell’energia e del clima (EUCO 169/14), consultabile all’indirizzo http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/145428.pdf